Reato più grave in continuazione: pena edittale e non gravità concreta (Cass. pen. Sez. IV n. 39768 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’individuazione della violazione più grave in regime di continuazione, il criterio non è quello della comparazione degli indici di gravità concreta di cui all’art. 133 cod. pen., ma quello della più grave pena edittale prevista dal legislatore per ciascun reato. In presenza di una pluralità di delitti si considera più grave quello con il massimo edittale più elevato e, a parità di massimo, quello con il minimo più elevato. Il furto pluriaggravato ex art. 625, ultimo comma, cod. pen., punito con la reclusione fino a dieci anni, è dunque più grave del delitto ex art. 624-bis, comma 1, cod. pen., punito fino a sette anni. È illegale la pena che ometta la multa prevista congiuntamente alla detenzione.

Il Fatto

Il Procuratore presso la Corte di appello ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale ha riconosciuto l’imputato responsabile di furto pluriaggravato in continuazione con il delitto di furto in abitazione, condannandolo alla pena di anni quattro e mesi tre di reclusione.

Il ricorrente deduce violazione di legge sotto due profili: l’erronea individuazione del reato più grave ai sensi dell’art. 81 cod. pen., avendo il giudice considerato tale il delitto di cui all’art. 624-bis cod. pen. anziché il furto pluriaggravato, e l’omessa irrogazione della sanzione pecuniaria prevista per entrambi i titoli come pena congiunta. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta l’unico motivo di ricorso, relativo alla selezione del reato più grave ai fini della continuazione. Sul punto richiama l’orientamento consolidato delle Sezioni Unite, secondo cui il criterio non è la comparazione degli indici di gravità concreta ex art. 133 cod. pen., bensì la più grave pena edittale comminata dal legislatore per ciascun reato da comparare (Sez. U n. 25939 del 2013; Sez. U n. 748 del 1993; Sez. U n. 4901 del 1992).

Il Collegio precisa poi la regola operativa. Il delitto è sempre più grave della contravvenzione; in presenza di più delitti o più contravvenzioni si considera più grave quello con il massimo edittale più elevato; a parità di massimo rileva il minimo edittale più alto. Richiama altresì l’ulteriore precisazione, anche del giudice delle leggi, secondo cui in caso di reati unificati dalla identità del disegno criminoso la pena in concreto non può essere inferiore alla seconda previsione edittale quando una fattispecie sia più elevata nel massimo e l’altra nel minimo (Corte cost. ord. n. 11 del 1997; Sez. U n. 20798 del 2011; Sez. U n. 15 del 1997).

Applicando tali principi, il furto pluriaggravato ex art. 625, ultimo comma, cod. pen. prevede la reclusione massima di dieci anni, a fronte dei sette anni stabiliti dall’art. 624-bis, comma 1, cod. pen.. La censura del ricorrente è quindi fondata: il Tribunale avrebbe dovuto irrogare la pena base tenendo conto della forbice edittale del reato di cui agli artt. 624-625 cod. pen..

È parimenti fondata la seconda doglianza. Per entrambe le fattispecie oggetto di condanna la multa è prevista come pena congiunta a quella detentiva, e la sua omissione integra autonomo profilo di illegalità della pena. Ne consegue l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, per nuovo giudizio sul punto al Tribunale in diversa persona fisica.

Quanto alle parti civili, la Corte esclude la liquidazione delle spese, richiamando il principio per cui essa è condizionata alla sussistenza di un interesse civile tutelabile e non può essere disposta nel giudizio di impugnazione che abbia ad oggetto esclusivamente questioni attinenti al trattamento sanzionatorio (Sez. I n. 36686 del 2023).

Nota della Redazione

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