Inammissibilità del ricorso della parte civile per vizi di legge penale (Cass. pen. n. 14466/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile per i soli interessi civili avverso una sentenza di proscioglimento è inammissibile quando deduce vizi di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., una volta formatosi il giudicato assolutorio per mancata impugnazione del pubblico ministero. Il giudicato penale preclude ogni rivalutazione, anche incidentale, della responsabilità penale dell’imputato, in applicazione del secondo aspetto del diritto alla presunzione di innocenza (art. 27, comma 2, Cost.; art. 6, par. 2, CEDU; art. 48 CDFUE; direttiva 2016/343/UE). In tale evenienza, la domanda risarcitoria deve essere valutata esclusivamente secondo i criteri del diritto civile, con la conseguenza che le censure che presuppongono una rivalutazione della fattispecie penale sono inammissibili.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 20 marzo 2025, in riforma della pronuncia del Tribunale, assolveva l’imputata dal reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter cod. pen.) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, revocando conseguentemente le statuizioni civili disposte in primo grado a favore dell’INPS, parte civile costituita, per l’importo complessivo di euro 35.928,00, percepito indebitamente quale assegno sociale dal 2007 al 2012.
Avverso la sentenza di appello, l’INPS proponeva ricorso per cassazione per i soli interessi civili, deducendo un unico motivo di violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 316-ter cod. pen., sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente valutato la soglia di punibilità con riferimento all’importo mensile anziché al cumulo complessivo delle somme indebitamente percepite, e che tale errore aveva determinato l’ingiusta revoca delle statuizioni risarcitorie.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, muovendo dalla constatazione che la sentenza di assoluzione dell’imputata è divenuta irrevocabile, non essendo stata impugnata dal pubblico ministero sul capo penale. La parte civile, pertanto, pur legittimata a impugnare per i soli interessi civili ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen., non può in tale sede dedurre vizi di violazione della legge penale, atteso che il giudicato assolutorio preclude qualsiasi accertamento della responsabilità penale, anche incidentale.
La Corte richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021 e delle Sezioni Unite Calpitano (n. 36208/2024), secondo cui, una volta che il reato sia estinto per prescrizione o il proscioglimento sia divenuto irrevocabile, il giudice dell’impugnazione chiamato a decidere sulla domanda risarcitoria deve applicare la regola di giudizio civilistica del “più probabile che non” e valutare la condotta dell’imputato secondo i parametri dell’illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.), non più come reato. In tale contesto, la presunzione di innocenza, declinata anche nel secondo aspetto riconosciuto dalla giurisprudenza CEDU e dall’art. 48 CDFUE, impedisce alle pubbliche autorità di trattare l’assolto come colpevole in un procedimento successivo.
La Corte evidenzia che la recente giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 649/2025; Sez. 6, n. 6082/2026) ha chiaramente affermato che, in presenza di giudicato assolutorio, la parte civile non può proporre ricorso per cassazione deducendo l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale, ma deve limitarsi a censure attinenti alla responsabilità civile, valutate secondo i criteri propri del diritto civile. Nel caso di specie, il ricorso dell’INPS si fonda esclusivamente su vizi di erronea applicazione dell’art. 316-ter cod. pen., contestando il merito della decisione penale e la stessa sussistenza del reato, il che costituisce una violazione del giudicato e della presunzione di innocenza.
La Corte, pertanto, dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma equitativamente fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo ipotesi di assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione.
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Nota della Redazione
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