Condanna non definitiva preclude la rivalutazione degli indizi in sede cautelare (Cass. pen. Sez. II n. 39763 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, una volta intervenuta la sentenza di condanna, anche non definitiva, la valutazione degli elementi rilevanti ai fini del giudizio incidentale, anche in sede di riesame o di appello ex art. 310 cod. proc. pen., deve mantenersi nell’ambito della ricostruzione operata dalla pronuncia di merito. La preclusione opera non solo per l’affermazione di colpevolezza e per la qualificazione giuridica, ma anche per tutte le circostanze del fatto, che il giudice della cautela non può apprezzare diversamente. Il procedimento cautelare è posto in funzione servente rispetto a quello di merito e non può costituire sede decisoria alternativa o potenzialmente in conflitto. Dopo la condanna, l’esame delle esigenze cautelari va condotto ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter dell’art. 275 cod. proc. pen., tenendo conto dell’esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti. Il mero decorso del tempo dalla applicazione della misura non è, di per sé, idoneo a fondare la modifica o la revoca della stessa.
Il Fatto
Il ricorrente era sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina. La difesa proponeva richiesta di revoca della misura; il Tribunale di Messina, con ordinanza del 17 aprile 2025, rigettava l’istanza. Avverso tale provvedimento veniva proposto appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen..
Nella pendenza del procedimento cautelare, il ricorrente veniva condannato in primo grado per il reato per il quale era sottoposto alla misura e per un concorrente delitto, con pena detentiva e multa. Il Tribunale del riesame, con ordinanza del 5 giugno 2025, rigettava l’appello ritenendo che l’intervenuto giudizio di merito precludesse ogni diversa valutazione in punto di gravità indiziaria e che il decorso del tempo non fosse, di per sé, elemento suscettibile di positiva valutazione ai fini della modifica o revoca della misura. Il difensore ricorreva per cassazione deducendo vizi di motivazione e violazione di legge.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta due questioni: il rapporto tra giudizio cautelare e giudizio di merito dopo l’intervenuta condanna, e il rilievo del decorso del tempo sulle esigenze cautelari.
Sul primo profilo, la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, intervenuta la sentenza di condanna anche non definitiva, la valutazione degli elementi rilevanti ai fini del giudizio incidentale deve mantenersi nell’ambito della ricostruzione operata dalla pronuncia di merito. La preclusione processuale riguarda non solo la colpevolezza e la qualificazione giuridica, ma anche tutte le circostanze del fatto, non potendo queste essere apprezzate in modo diverso dal giudice della cautela. Il fondamento è nel rapporto di strumentalità del procedimento cautelare rispetto a quello di merito, rispetto al quale non può porsi come sede decisoria alternativa e potenzialmente in conflitto. Sul punto la Corte richiama Sez. 4 n. 12890 del 2019 e Sez. 3 n. 45913 del 2015.
Sul secondo profilo, la Corte ribadisce che il giudice, anche dell’appello cautelare, dopo la pronuncia di una sentenza di condanna ha il dovere, ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter dell’art. 275 cod. proc. pen., di tenere conto, sia nella valutazione delle esigenze cautelari sia nei criteri di scelta, degli elementi che emergono dalla sentenza. I parametri impongono una specifica regola di giudizio ancorata alle modalità del fatto accertato e agli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere la sussistenza e l’intensità di taluna delle esigenze di cui all’art. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. La Corte richiama Sez. 6 n. 19008 del 2012 e Sez. 3 n. 7268 del 2019, secondo cui l’apprezzamento della pericolosità è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione se congruamente e logicamente motivato.
La Corte rileva che il Tribunale ha motivato congruamente, affermando che il mero decorso del tempo non è elemento di per sé idoneo a fondare la modifica o la revoca, potendo assumere rilievo solo se accompagnato da ulteriori elementi, assenti nel caso concreto. Il giudizio del Tribunale è pertanto incensurabile in sede di legittimità. Il ricorso è inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; si dispone la trasmissione della decisione al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Nota della Redazione
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