Inammissibile il ricorso per censure di merito sulla distrazione di carte carburante (Cass. pen. Sez. 7 n. 15254 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur deducendo un vizio di motivazione, miri in realtà a una rivisitazione del fatto, proponendo una diversa valutazione delle emergenze probatorie già compiutamente esaminate dal giudice di merito. In tema di peculato, la qualità di unico gestore delle carte carburante e delle relative credenziali di accesso, unita alla falsa rappresentazione documentale delle spese di rifornimento, integra gli elementi costitutivi della distrazione, rendendo irrilevante la circostanza che l’agente non sia stato colto nell’atto di appropriarsi del bene. La riqualificazione giuridica del fatto in termini di truffa è esclusa laddove gli artifici e raggiri non siano finalizzati a conseguire il possesso della cosa ma solo a celare la pregressa attività distrattiva.

Il Fatto

La Corte di Appello di Milano, in sede di rinvio a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, aveva confermato la declaratoria di responsabilità dell’imputato in relazione al reato di peculato. All’imputato era contestato di essersi appropriato di carburante, utilizzando indebitamente le tessere in dotazione all’azienda sanitaria e creando una falsa documentazione per giustificare i rifornimenti effettuati con strumenti di pagamento non più in uso all’Amministrazione. Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione in punto di responsabilità e la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione, nel valutare i primi tre motivi di ricorso, ha rilevato come le censure proposte fossero sostanzialmente dirette a contestare la ricostruzione fattuale operata dalla sentenza impugnata, incentrandosi su mere doglianze in punto di fatto e non su effettive violazioni di legge.

Nel confermare l’iter argomentativo della sentenza rescindente del 19/09/2024, la Corte ha evidenziato che il dato fattuale della distrazione era stato accertato con certezza: l’imputato era l’unico gestore delle tessere carburante e l’unico a disporre in via esclusiva delle password di utilizzo, il che lo rendeva l’unico soggetto nella condizione di porre in essere l’illecita appropriazione. A tale circostanza si aggiungeva l’accertata falsa rappresentazione documentale, volta a ricondurre a legittimità costi di rifornimento sostenuti in realtà con carte non più in uso, elemento che dimostrava l’intento di celare la pregressa attività illecita.

La Corte ha inoltre chiarito che la mancata flagranza nell’atto dell’illecito rifornimento non assume alcuna valenza scriminante: l’imputato, avendo creato le condizioni affinché si verificasse la distrazione, anche in un previo concerto con un terzo, era comunque l’autore dell’illecita appropriazione. Sul punto, la sentenza rescindente aveva già avuto modo di precisare, come confermato nel giudizio rescissorio, che gli artifici e raggiri posti in essere non erano finalizzati a conseguire il possesso dei beni, bensì a celare le proprie azioni delittuose, configurandosi così la fattispecie di cui all’art. 314 cod. pen. e non quella di truffa.

Quanto al quarto motivo di ricorso, la Corte ne ha dichiarato la manifesta infondatezza, condividendo la valutazione della sentenza di merito secondo cui, per le condotte realizzate in un arco temporale specificamente individuato, non era ancora maturato il termine di prescrizione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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