Recesso del conduttore e prova del contenuto del plico raccomandato (Cass. civ. Sez. III n. 964 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La consegna di un plico raccomandato al domicilio del destinatario, risultante dall’avviso di ricevimento, fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 cod. civ. e in conformità al principio della vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del destinatario. Il destinatario che deduca che il plico non conteneva alcun atto, o che conteneva un atto diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile in cassazione solo se il giudice ha posto a fondamento della decisione prove inesistenti o non acquisite; quella dell’art. 116 cod. proc. civ. solo se ha disatteso il principio del libero apprezzamento in assenza di deroga normativa; quella dell’art. 2697 cod. civ. solo se ha attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui esso gravava secondo le regole di scomposizione delle fattispecie.
Il Fatto
Con contratto decorrente dal 1° giugno 2007, una società immobiliare concesse in locazione a una banca un immobile adibito ad attività bancaria, per la durata di sei anni e verso un canone crescente, «a titolo di compensazione» dei lavori di ristrutturazione eseguiti dalla conduttrice, già detentrice del cespite in forza di un pregresso rapporto.
Con lettera raccomandata del 30 settembre 2011, la banca esercitò la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, con preavviso di sei mesi per il rilascio. La locatrice, rifiutando di ricevere l’immobile, intraprese due giudizi davanti al Tribunale, chiedendo canoni o risarcimento per occupazione, il corrispettivo non versato e il rimborso delle spese di ripristino. Revocato il decreto ingiuntivo e rigettate le domande in primo grado, la Corte d’appello respinse l’impugnazione; la società ricorre per cassazione con nove motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi contestano la validità della disdetta, sostenendo che nel plico raccomandato non era contenuta la comunicazione e che l’onere di dimostrarne il contenuto grava sul mittente. La Corte li esamina congiuntamente e li rigetta, richiamando l’orientamento consolidato secondo cui la consegna del plico fa presumere la conoscenza dell’atto e chi ne deduce il contenuto diverso o vuoto sopporta il relativo onere.
Il Collegio aderisce alla pronuncia a Sezioni Unite n. 16528 del 2018, richiamata anche ai sensi dell’art. 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., e la conferma: le regole di comune esperienza esigono da chi riceve una raccomandata dal contenuto vuoto una tempestiva interlocuzione con il mittente, specie se legato da un rapporto contrattuale. Le censure di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. sono giudicate improprie, perché le relative fattispecie di deducibilità non ricorrono.
Il terzo motivo, sull’ermeneutica contrattuale, è inammissibile: la censura è assertoria e non spiega perché il supposto obbligo di ripristino inciderebbe sulla validità della disdetta, risolvendosi in un riesame del merito. Il quarto, sulla consulenza tecnica preventiva, è parimenti inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.: la sentenza ha negato valenza asseverativa all’elaborato per l’errore nel quesito, e il motivo non muove alcuna critica a tale ratio.
Il quinto motivo, sulla motivazione apparente, è inammissibile: la Corte d’appello ha nitidamente argomentato l’illegittimità del rifiuto della locatrice, riconducendola alla risoluzione del vincolo per effetto del valido recesso «ad nutum», senza prova dei «gravi motivi» ex art. 27 della legge n. 392 del 1978. Il sesto e l’ottavo sono inammissibili, rispettivamente per non decisività del fatto dedotto e per inosservanza del principio di autosufficienza, mancando la riproduzione dei capitoli di prova. Il nono, sul giudicato interno, è inammissibile e comunque assorbito. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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