Riqualificazione del fatto e primo motivo ex art. 609 cod. proc. pen. (Cass. pen. Sez. 7 n. 8954 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod. proc. pen. e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, purché l’impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto. È, invece, inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo di ricorso con cui si deduce un vizio di violazione di legge o di motivazione in ordine all’applicazione della recidiva e al giudizio di bilanciamento tra circostanze, qualora la censura non sia stata previamente devoluta ai giudici di merito con l’atto di appello. Il giudizio di comparazione fra opposte circostanze implica, comunque, una valutazione discrezionale tipica del merito che sfugge al sindacato di legittimità, se non arbitraria, non illogica e sufficientemente motivata.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto appello avverso la sentenza di condanna emessa dal giudice di primo grado, che aveva qualificato il fatto come ricettazione ai sensi dell’art. 648 cod. pen., con riconoscimento della recidiva e mancata prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen. La Corte di Appello aveva confermato la decisione, rigettando i motivi proposti. Avverso tale sentenza, il condannato aveva quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, il ricorrente aveva dedotto un vizio di violazione di legge e di motivazione, contestando la qualificazione del fatto come ricettazione anziché come furto ai sensi dell’art. 624 cod. pen., sulla base di una presunta contiguità temporale e spaziale tra il reato presupposto e la condotta contestata. La Corte di Cassazione ha osservato che tale profilo di censura, dedotto per la prima volta in sede di legittimità, atteneva a una quaestio facti, poiché la richiesta riqualificazione implicava una valutazione di elementi fattuali non consentita in questa sede.
La Corte ha quindi ribadito il principio secondo cui la questione sulla qualificazione giuridica del fatto può essere dedotta per la prima volta in Cassazione, ai sensi dell’art. 609 cod. proc. pen., solo a condizione che per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto. Tali accertamenti erano, invece, indispensabili nel caso di specie, rendendo il motivo non formulato in termini consentiti.
Con il secondo motivo, il ricorrente aveva dedotto un vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione all’applicazione della recidiva e alla mancata prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen. nel giudizio di bilanciamento. La Corte ha rilevato, preliminarmente, che tale censura non era stata devoluta ai giudici di merito con l’atto di appello, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte ha inoltre richiamato il costante orientamento secondo cui il giudizio di comparazione fra opposte circostanze è una valutazione discrezionale tipica del merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia arbitraria, illogica o sorretta da motivazione insufficiente, richiamando al riguardo le Sezioni Unite n. 10713 del 2010. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 624 c.p. – Furto
- Art. 648 c.p. – Ricettazione
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso
- Art. 609 c.p.p. – Cognizione della corte di cassazione