Trasporto illecito di rifiuti, confisca e legittimazione del terzo proprietario (Cass. pen. Sez. III n. 20126 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di gestione illecita di rifiuti di cui all’art. 256, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 152 del 2006, il giudice di legittimità non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto già valutati dal merito, né adottare autonomi parametri di ricostruzione, quando la motivazione impugnata sia priva di profili di irrazionalità. Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non richiede la disamina di tutti gli elementi dell’art. 133 cod. pen., essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti. La doglianza sulla confisca del mezzo può essere proposta soltanto dal suo titolare, restando esclusa la legittimazione dell’imputato non proprietario.

Il Fatto

Con sentenza del 19 settembre 2024, il Tribunale di Gela, all’esito di rito abbreviato, aveva condannato due imputati alla pena di quattro mesi di arresto ciascuno per il reato di trasporto illecito di rifiuti, contestato per aver movimentato, senza autorizzazione, rifiuti di varia natura mediante un autocarro. Il giudice aveva disposto la confisca del veicolo in sequestro.

La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 9 giugno 2025, in parziale riforma, aveva ridotto la pena a tre mesi di arresto per ciascuno. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi ciascuno, incentrati sulla responsabilità, sul trattamento sanzionatorio e, per uno di essi, sulla confisca del mezzo.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente le doglianze sulla responsabilità, giudicandole sovrapponibili. I giudici di appello avevano escluso l’occasionalità del trasporto, valorizzando il tipo di autocarro, munito di cassone idoneo a contenere rifiuti ingombranti, la natura e l’eterogeneità dei materiali movimentati e il coinvolgimento di due persone. Tali elementi sono stati ritenuti sintomatici del carattere strutturato della condotta.

Il giudizio di colpevolezza, sorretto da considerazioni razionali e coerenti, resiste alle censure difensive. La Corte ha richiamato la costante giurisprudenza di legittimità — Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 — secondo cui, a fronte di un apparato argomentativo privo di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri valutativi.

Quanto al diniego della particolare tenuità del fatto, la Corte ha giudicato non manifestamente illogico il richiamo ai quantitativi di rifiuti trasportati, alla loro ignota destinazione e alla non occasionalità della condotta. Ha richiamato Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022 e Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, secondo cui il giudizio sulla tenuità dell’offesa va condotto con i criteri dell’art. 133, primo comma, cod. pen., senza necessità di esaminare tutti gli elementi previsti.

Sulla confisca dell’autocarro, la doglianza è stata dichiarata inammissibile. Essendo pacifico che il titolare del mezzo non è l’imputato ma un terzo, solo quest’ultimo è legittimato a chiederne la restituzione, con conseguente esclusione della legittimazione del ricorrente, a prescindere da ogni approfondimento sulla natura fittizia dell’intestazione.

Diversa la sorte del motivo sul diniego delle attenuanti generiche. La motivazione, adeguata per uno degli imputati, di cui sono stati valorizzati i precedenti penali, risulta carente per l’altro: non è esauriente la generica affermazione dell’assenza di elementi positivi, poiché l’atto di appello aveva indicato profili meritevoli di considerazione. La Corte ha quindi annullato la sentenza sul punto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta, restando ferma, ex art. 624 cod. proc. pen., l’irrevocabilità dell’affermazione di colpevolezza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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