Recidiva infra-quinquennale calcolata dal passaggio in giudicato della condanna (Cass. pen. Sez. 7 n. 14052 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il calcolo del quinquennio rilevante per la recidiva infra-quinquennale ha come dies a quo la data del passaggio in giudicato della sentenza per il reato presupposto, e non la data di commissione del medesimo. Il diniego della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale avente ad oggetto una perizia non è deducibile per violazione di legge, non configurandosi la perizia come prova decisiva. È inammissibile in sede di legittimità il vizio di travisamento della prova che miri a una diversa ricostruzione dei fatti, riservata al giudice di merito.
Il Fatto
La Corte di appello di Trieste confermava la sentenza di primo grado con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di uso di atto falso. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo quattro motivi di impugnazione.
Le censure attenevano al rigetto dell’istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale finalizzata all’espletamento di una perizia, al preteso travisamento della prova documentale da parte del giudice di merito, alla sussistenza della recidiva e al diniego della sospensione condizionale della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato partitamente i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. Quanto alla rinnovazione istruttoria, ha rilevato che la relativa censura non è deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., poiché la perizia non costituisce una prova decisiva e le doglianze difensive si risolvono in valutazioni in fatto.
Sul paventato travisamento della prova, il Collegio ha ribadito che la valutazione degli elementi fattuali è riservata in via esclusiva al giudice di merito, la cui motivazione, se esente da vizi logici, non può essere sostituita da una “rilettura” in sede di legittimità, richiamando le Sezioni Unite n. 6402 del 1997.
In ordine alla recidiva, la Corte ha chiarito che il termine quinquennale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza per il reato presupposto, e non dalla sua commissione, conformemente al principio espresso da Sez. 2, n. 32785 del 2021. Nell’ultimo motivo, ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla sospensione condizionale, considerando adeguata la motivazione della Corte territoriale basata sulla prognosi negativa desunta dai numerosi precedenti penali.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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