Obbligatorietà della revoca della patente per guida in stato di ebbrezza con aggravante dell’incidente (Cass. pen. Sez. IV n. 8180 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, quando il tasso alcolemico accertato sia superiore a g/l 1,5 e ricorra l’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, d.lgs. n. 285/1992, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida è obbligatoria, anche nel caso in cui le circostanze attenuanti generiche vengano ritenute equivalenti alla contestata aggravante. La natura obbligatoria della sanzione, sottratta a qualsiasi apprezzamento discrezionale di merito, consente al giudice di legittimità di applicarla direttamente ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., previo annullamento senza rinvio della diversa sanzione della sospensione eventualmente disposta dal giudice di merito.
Il Fatto
Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Brescia aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. c), e 2-bis, d.lgs. n. 285/1992, per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a g/l 1,5, commesso in data 11 maggio 2021. Il giudice di merito aveva applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per la durata di mesi due, anziché disporre la revoca della medesima.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore generale, evidenziando che, nel caso di specie, il Tribunale aveva accertato un tasso alcolemico superiore a g/l 1,5 e la sussistenza della circostanza aggravante dell’aver provocato un incidente stradale. La sentenza impugnata aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante, ma tale valutazione di equivalenza non incide sull’obbligatorietà della sanzione accessoria della revoca.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai sensi dell’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, la revoca della patente è imposta in via obbligatoria quando la guida in stato di ebbrezza, con tasso superiore a g/l 1,5, sia aggravata dall’aver cagionato un incidente stradale. La natura obbligatoria della sanzione preclude al giudice qualsiasi valutazione discrezionale, non essendo la sua applicazione condizionata dal bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti.
Conseguentemente, la Suprema Corte ha disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’applicazione della sospensione della patente, eliminando tale statuizione, e ha applicato direttamente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., in quanto trattasi di sanzione obbligatoria che non richiede apprezzamenti di merito.
Nota della Redazione
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