Carenza di legittimazione passiva dell’intermediario e limiti della pronuncia costitutiva (Arbitro Assicurativo n. 847 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condizione di procedibilità del reclamo non va intesa in senso formalistico, essendo sufficiente che il cliente abbia sottoposto all’impresa una doglianza che la metta in condizione di replicare. La cognizione dell’Arbitro può estendersi in via incidentale alle domande di annullamento, risoluzione e rescissione del contratto, ove necessaria per decidere le richieste restitutorie, ma non può tradursi in una pronuncia costitutiva nei confronti dell’intermediario che non sia parte del contratto: difetta la sua legittimazione passiva rispetto all’azione di annullamento e alla conseguente azione di restituzione, che ha natura personale e va instaurata tra le parti del rapporto obbligatorio.
Il Fatto
Il ricorrente, consumatore, aveva sottoscritto una polizza danni multirischi, deducendo che la documentazione precontrattuale (DIP e allegati) fosse stata resa disponibile solo pochi minuti prima della firma, impedendo una lettura consapevole. Contestava in particolare il vincolo quinquennale non rescindibile, non adeguatamente evidenziato, e invocava l’annullamento del contratto per errore e dolo omissivo, con restituzione dei premi versati.
L’intermediario resistente eccepiva l’inammissibilità del ricorso per carenza di preventivo reclamo, rilevando che la comunicazione del 18 novembre 2025 era stata trattata come generica richiesta di disdetta. Nel merito, contestava la ricostruzione fattuale e documentava l’invio della documentazione precontrattuale e la conclusione della firma a distanza di giorni dal primo contatto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disatteso l’eccezione di inammissibilità, valorizzando il tenore della comunicazione del 18 novembre 2025, il cui oggetto (“Richiesta annullamento polizza per vizio del consenso”) conteneva già gli elementi di doglianza poi sviluppati nel ricorso. Ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui le disposizioni in tema di reclamo non vanno intese in senso eccessivamente formale, essendo sufficiente che la doglianza sia sottoposta all’impresa, tenuta a gestire i reclami anche relativi al comportamento degli intermediari di cui si avvale, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento ISVAP n. 24/2008 e dell’art. 2049 cod. civ..
Quanto al merito, il Collegio ha preliminarmente valutato i limiti di ammissibilità di pronunce costitutive da parte dell’Arbitro, ai sensi dell’art. 3 del Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy n. 215/2024. Richiamando la giurisprudenza dell’ABF e dell’ACF, ha affermato che l’accertamento incidentale dei vizi del contratto è funzionale ad assicurare effettività al sistema di tutela, come confermato dall’art. 4, comma 1-bis, del Regolamento ACF.
Tuttavia, nella specie non sussistevano le condizioni per addivenire a una pronuncia siffatta: evidente è risultata la carenza di legittimazione passiva dell’intermediario, che non è parte del contratto assicurativo e non è destinatario delle somme versate. Il Collegio ha richiamato il principio per cui l’azione di restituzione ha natura personale e va instaurata tra le parti del rapporto precedente, citando Cass. sez. I, ord. n. 5446/2024.
Quanto alla dedotta violazione degli obblighi informativi, il Collegio ha ricordato che la loro violazione può assumere rilievo solo in chiave risarcitoria, secondo la distinzione tra regole di condotta e di validità (Cass. Sez. Un. n. 26724/2007; Cass. n. 10303/2018). Poiché il ricorrente non ha prodotto documentazione a supporto delle proprie deduzioni e non ha avanzato alcuna pretesa risarcitoria, non vi era margine per l’accoglimento del ricorso.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.