L’eccezione di inoperatività della polizza è eccezione in senso stretto (Cass. civ. Sez. 3 n. 24333 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deduzione che un determinato evento, pur astrattamente rientrante nella previsione generale di un contratto di assicurazione, non sia indennizzabile in virtù di una specifica clausola negoziale (c.d. rischio non compreso), integra un’eccezione in senso stretto, introducendo un fatto impeditivo della domanda di indennizzo, espressione di un diritto potestativo il cui esercizio è rimesso esclusivamente alla volontà dell’assicuratore che ne è titolare. Le clausole delimitative del rischio indennizzabile, nelle loro differenti tipologie (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), concretano un fatto impeditivo del diritto al pagamento dell’indennizzo: l’eccezione che ne deduce l’operatività deve essere formulata, in maniera analitica e circostanziata, nella comparsa di risposta entro il termine stabilito, non essendo rilevabile d’ufficio né deducibile per la prima volta nel giudizio di appello, ex art. 167 cod. proc. civ.
Il Fatto
L’assicurato, che aveva stipulato una serie di polizze per la responsabilità civile derivante dagli incarichi di Presidente e Commissario straordinario di un ente spaziale, conveniva in giudizio l’assicuratore per ottenere l’indennizzo del danno erariale subito a seguito di una condanna della Corte dei Conti. Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte di Appello, riformando la sentenza, la rigettava ritenendo fondata l’eccezione di inoperatività della garanzia relativa all’ultima polizza, sollevata dall’assicuratore solo con l’atto di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel scrutinare i motivi di ricorso, affronta preliminarmente la questione dell’ammissibilità dell’eccezione di inoperatività della garanzia. Richiamando il principio affermato da Cass. n. 1469 del 2025, la Corte chiarisce che la clausola che delimita il rischio assicurato, escludendo la copertura per determinate evenienze, non attiene alla validità del contratto ma opera come un fatto impeditivo del diritto all’indennizzo. L’assicuratore è titolare di un diritto potestativo di avvalersi di tale clausola, e il suo esercizio, in giudizio, deve avvenire tramite un’eccezione in senso stretto.
Tale eccezione, in quanto espressione di un diritto disponibile, non è rilevabile d’ufficio e deve essere proposta tempestivamente nella comparsa di risposta, a pena di preclusione. La sua formulazione per la prima volta in appello è pertanto inammissibile. La Corte ritiene fondato il motivo di ricorso con cui l’assicurato deduce la violazione degli artt. 167 e 345 cod. proc. civ., censurando la decisione della Corte territoriale che aveva considerato ammissibile l’eccezione sollevata solo in sede di gravame.
La Corte rigetta invece i motivi concernenti il vizio di motivazione e l’interpretazione contrattuale. Quanto al primo, la sentenza impugnata non presenta contraddizioni logiche, avendo individuato distinte ragioni di inoperatività per le diverse polizze. Quanto al secondo, il ricorrente non ha illustrato specificamente in che modo i canoni di interpretazione contrattuale sarebbero stati violati, risultando la censura inammissibile per difetto di specificità.
In accoglimento del quarto motivo, la Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame della causa e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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