Revoca della sospensione condizionale e identità di indole dei reati (Cass. pen. Sez. I n. 31604 del 19.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall’art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., la nozione di identità di indole va desunta dall’art. 101 cod. pen. e ricorre non solo quando i reati violino la medesima disposizione, ma anche quando presentino profili di omogeneità oggettiva, quanto a bene tutelato e modalità esecutive, ovvero soggettiva, quanto ai motivi a delinquere. L’accertamento nei casi concreti dei caratteri fondamentali comuni è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua. L’identità di indole non si estende ai reati legati da semplice collegamento strumentale e funzionale: il reato mezzo, per quanto occasionalmente utile a realizzare un reato successivo, resta eterogeneo sul piano soggettivo e oggettivo rispetto al reato scopo.
Il Fatto
Il Tribunale di Rovigo, con ordinanza del 22.09.2025, ha rigettato la richiesta del Procuratore della Repubblica di revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza di condanna per truffa emessa dal Tribunale di Ferrara il 15 maggio 2017. Il giudice ha rilevato che la condannata, nel quinquennio successivo alla revocabilità, aveva commesso due contravvenzioni di cui all’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, giudicate con sentenze del Tribunale di Rovigo del 26 maggio 2020 e del 2 novembre 2021. Tali contravvenzioni, pur accertate, sono state ritenute di indole diversa dal delitto di cui all’art. 640 cod. pen., perché lesive di un differente bene giuridico e commesse in contesti e con finalità differenti.
Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione per violazione degli artt. 101, 164 e 168 cod. pen. nonché degli artt. 674 e 125 cod. proc. pen., sostenendo che i reati dovessero considerarsi della stessa indole, valorizzando il collegamento tra la guida senza patente e la successiva commissione della truffa.
La Motivazione della Corte
La Sez. I muove dall’art. 101 cod. pen. per delineare i confini dell’identità di indole. Il requisito non si limita ai reati che violano la medesima disposizione, ma si estende a quelli che, pur previsti da testi normativi diversi, presentano caratteri fondamentali comuni desunti dalle modalità esecutive o dai moventi del reo, anche a prescindere dall’identità del bene protetto. La Corte richiama sul punto Sez. I n. 47387 del 29.11.2024, che a sua volta richiama Sez. I n. 44255 del 17.09.2014.
Su questa base il Collegio osserva che l’ordinanza impugnata ha escluso, con un apprezzamento di merito fondato sulle sentenze in esecuzione e non sindacabile in sede di legittimità, qualsiasi profilo di omogeneità tra le contravvenzioni e la truffa. Difetta l’omogeneità oggettiva, per la diversità del bene tutelato e delle modalità esecutive, e difetta quella soggettiva, per la diversità dei motivi a delinquere: la truffa è stata commessa con finalità di lucro, le contravvenzioni in spregio alle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione personale.
Il passaggio decisivo riguarda la qualificazione del collegamento prospettato dal ricorrente. Questi, oltre a proporre una lettura alternativa dell’accertamento contenuto nelle sentenze irrevocabili, ipotizza una equiparazione tra identità di indole e collegamento strumentale e funzionale tra reato mezzo e reato scopo. Si tratta, per la Corte, di nozione diversa: il nesso strumentale rileva per l’aggravante della connessione teleologica di cui all’art. 61, n. 2), cod. pen. o quale criterio attributivo della competenza ex art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non per l’identità di indole.
Violazioni eterogenee sul piano soggettivo e oggettivo, che occasionalmente abbiano rappresentato lo strumento necessario o utile per realizzare un altro reato successivo, restano perciò estranee alla nozione dell’art. 101 cod. pen. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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