Reclamo assicurativo e inammissibilità del ricorso privo degli elementi essenziali (Arbitro Assicurativo n. 775 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’ammissibilità del ricorso all’Arbitro Assicurativo, la previa presentazione del reclamo non richiede formule sacramentali né una specifica qualificazione formale dell’atto. È sufficiente che la comunicazione scritta del cliente, rivolta all’impresa o all’intermediario, contenga una chiara manifestazione di insoddisfazione o doglianza relativa a un contratto, a un servizio assicurativo o a un comportamento, ponendo il destinatario in condizione di conoscere le contestazioni e di replicare. Il ricorso è invece inammissibile, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. h), del Decreto ministeriale 6 novembre 2024, n. 215, quando è privo dell’indicazione degli elementi essenziali, quali l’oggetto, il contratto stipulato, la domanda e l’esposizione dei fatti, e la documentazione prodotta non consenta di ricostruire il perimetro della vicenda.
Il Fatto
Il ricorrente chiede il rimborso del premio pagato e non goduto della polizza R.C. Auto stipulata il 24 settembre 2025, a garanzia di un’autovettura che assume essere stata confiscata e alienata in data 14 ottobre 2025. L’impresa si costituisce e eccepisce in via preliminare l’assenza del reclamo richiesto dall’art. 8 del Decreto ministeriale n. 215/2024, con conseguente inammissibilità del ricorso. Segnala inoltre che la richiesta di rimborso è generica e priva di puntuale quantificazione.
Nel merito, l’impresa espone che il contratto, a seguito del sequestro del veicolo, era stato sospeso il 13 novembre 2025 per essere poi riattivato il 13 settembre 2026. Rileva che le condizioni di assicurazione prevedono la risoluzione anticipata per demolizione, esportazione e vendita, con rimborso del premio imponibile non goduto, nulla prevedendo per l’ipotesi di sequestro, istituto temporalmente reversibile. Chiede quindi l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
La questione preliminare riguarda la qualificazione della comunicazione dell’8 novembre 2025 quale reclamo. L’impresa la considera semplice corrispondenza priva dei tratti della lagnanza. Il Collegio richiama l’art. 1, comma 1, lett. i), del Decreto n. 215/2024, che definisce il reclamo come dichiarazione scritta di insoddisfazione della clientela avente ad oggetto una prestazione, un servizio assicurativo o un comportamento relativi a un contratto.
In linea con la propria precedente decisione AAS 383/2026, il Collegio afferma che la previa presentazione del reclamo non esige formule sacramentali né una qualificazione formale dell’atto. È sufficiente una chiara manifestazione di doglianza che metta il destinatario in condizione di conoscere le contestazioni e replicare. Su questa base la comunicazione dell’8 novembre 2025 costituisce valido reclamo e l’eccezione preliminare è superata.
Il Collegio rileva tuttavia un diverso ostacolo. Non è stata prodotta alcuna documentazione inerente alle condizioni di polizza, né altra documentazione dalla quale dedurre se la fattispecie sia prevista e disciplinata nel contratto, e nemmeno l’ammontare del premio di cui si chiede il rimborso.
La narrativa del ricorso e la documentazione non consentono di ricostruire con chiarezza il perimetro della vicenda. Non sono note le vicende del provvedimento di alienazione del veicolo, né se quest’ultima si sia perfezionata, e quindi se il ricorrente sia ancora proprietario del bene. Ricorrono pertanto i presupposti dell’art. 9, comma 1, lett. h), del Decreto, che sanziona con l’inammissibilità il ricorso privo degli elementi essenziali: oggetto, contratto stipulato, domanda ed esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, con le relative richieste. Il Collegio dichiara conseguentemente il ricorso inammissibile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.