Estinzione anticipata della cessione del quinto: rimborso integrale dei costi non maturati (ABF Collegio di Bari n. 1086 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio stipulato prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 73/2021, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. In mancanza di una chiara ripartizione contrattuale tra oneri up front e recurring, l’intero importo di ciascuna voce va considerato ai fini del rimborso. I costi recurring si restituiscono secondo un criterio di proporzionalità lineare, i costi up front secondo il metodo della curva degli interessi. Gli oneri erariali non sono rimborsabili, in ragione della loro non retrocedibilità.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato il 22 luglio 2021 un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, da rimborsare in 120 rate. Nell’aprile 2023 estingueva anticipatamente il finanziamento, in corrispondenza della rata n. 19. Esaurita la fase del reclamo, con ricorso del 13.11.2025 si rivolgeva all’Arbitro chiedendo l’equo rimborso degli oneri non maturati ex art. 125-sexies t.u.b. per complessivi 1.829,45 euro, oltre interessi, a titolo di spese di istruttoria e commissioni di intermediazione creditizia.
L’intermediario convenuto eccepiva la chiara indicazione in contratto delle voci ripetibili e di quelle non ripetibili, di aver già rimborsato in sede di conteggio estintivo gli interessi non maturati e le commissioni secondo la curva degli interessi, e la non rimborsabilità delle commissioni di distribuzione. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha anzitutto rilevato che il contratto era stato stipulato prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l’art. 125-sexies t.u.b. Da ciò deriva l’individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie.
Richiamato il proprio costante orientamento, il Collegio ha ribadito che, in assenza di una chiara ripartizione tra oneri up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna voce va considerato per individuare la quota da rimborsare; che i costi recurring si restituiscono in proporzione al numero delle rate residue; che l’intermediario è tenuto al rimborso di tutte le voci, incluso il premio assicurativo, secondo il richiamo alla decisione n. 6167/2014 del Collegio di Coordinamento.
Il Collegio ha poi ricordato la sentenza CGUE 11.9.2019 (c.d. Lexitor) e la decisione n. 26525/2019 del Collegio di coordinamento, che ha affermato il diritto del consumatore alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Ha dato atto della parziale rimodulazione seguita alla modifica normativa, richiamando la decisione n. 21676/2021, e dell’intervento della Corte costituzionale n. 263/2022, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021 limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia». Su questa base i Collegi territoriali hanno dato continuità all’orientamento della decisione n. 26525/2019, condividendo la non retrocedibilità degli oneri erariali.
Il quadro è stato confermato dal sopravvenuto d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito in l. 9 ottobre 2023, n. 136. Per i contratti anteriori al d.l. n. 73/2021 il Collegio ha quindi applicato: criterio di proporzionalità lineare per i costi recurring; metodo della curva degli interessi per i costi up front; non rimborsabilità degli oneri erariali. Il prospetto riepilogativo ha condotto a un totale di rimborsi ancora dovuti di 1.657,00 euro.
Il Collegio ha respinto la domanda di restituzione delle quote asseritamente versate in eccedenza, per difetto di documentazione, e quella di rimborso delle spese di assistenza professionale, stante il carattere seriale della controversia. Ha pertanto accolto parzialmente il ricorso.
Nota della Redazione
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