Accollo liberatorio mutuo e risarcimento danni con onere prova a carico ricorrente (ABF Collegio di Torino n. 1219 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella valutazione della domanda di accollo liberatorio del mutuo, il ricorso davanti all’Arbitro Bancario Finanziario è deciso sulla base della documentazione raccolta in istruttoria e secondo la regola dell’art. 2697 c.c. Il rischio della mancanza o insufficienza della prova di un fatto controverso è addossato alla parte che, avendolo affermato, aveva l’interesse a dimostrarlo. Il ricorrente che lamenti la scorrettezza dell’intermediario nella gestione della pratica e chieda il risarcimento del danno deve allegare e provare sia il comportamento illegittimo sia il pregiudizio subito. In assenza di tali prove il ricorso è rigettato.

Il Fatto

La ricorrente, non assistita, aveva stipulato nel 2017 un mutuo fondiario insieme all’ex coniuge. Cessata la convivenza e intendendo acquistare l’intera proprietà dell’immobile, chiedeva alla banca informazioni per un accollo liberatorio del mutuo. Secondo la sua ricostruzione, la referente avrebbe inizialmente prospettato esiti favorevoli, ma la pratica sarebbe stata gestita con lungaggini, richieste di integrazione di documenti già inviati e infine conclusa con la delibera di un accollo solo cumulativo, motivata da parametri reddituali e anagrafici.

Dopo il diniego, e dopo il tentativo di individuare nuovi garanti non accettati dalla banca, la ricorrente si rivolgeva a un altro istituto ottenendo la surroga del mutuo. Da qui la domanda all’ABF: accertare la scorrettezza della gestione della pratica e ottenere un risarcimento quantificato in via equitativa, per il danno patrimoniale (innalzamento del tasso e costi accessori) e non patrimoniale. La banca chiedeva il rigetto, sostenendo la correttezza e tempestività della propria valutazione.

La motivazione del Collegio

Il Collegio interpreta la richiesta di “provvedimenti nei confronti della funzionaria” come domanda di accertamento del comportamento illegittimo della banca nella gestione della proposta di accollo. Richiama quindi la regola di giudizio fissata dalla decisione del Collegio di coordinamento n. 7716/2017: il ricorso si decide sulla base della documentazione istruttoria e, ai sensi dell’art. 2697 c.c., il rischio della mancata prova grava su chi ha affermato il fatto.

Sul piano fattuale, il Collegio rileva che la richiesta di accollo liberatorio non è stata prodotta né risulta formulata per iscritto, ma è pacificamente presentata a settembre 2024. È parimenti pacifico il primo contatto di maggio 2024, ma sulle vicende intercorse fino a settembre le parti divergono e la ricorrente nulla produce a sostegno della propria tesi.

Quanto ai tempi, il Collegio osserva che tra la richiesta e la comunicazione del diniego sono trascorsi circa due mesi, durante i quali la ricorrente è stata aggiornata. La delibera di accollo cumulativo risulta motivata, mentre priva di motivazione è la risposta alla richiesta di accollo liberatorio previa estinzione parziale. Non constano, infine, evidenze documentali sulla vicenda della sostituzione dell’ex coniuge con un terzo garante.

Da qui la conclusione: la ricostruzione istruttoria non evidenzia comportamenti dell’intermediario manifestamente illegittimi. Né la ricorrente ha allegato alcunché in merito al danno asseritamente patito, pur essendo pacifica la surroga del mutuo. In applicazione della regola dell’art. 2697 c.c., il ricorso è quindi rigettato, restando a carico della parte l’onere di dimostrare sia la condotta illegittima sia il pregiudizio economico e non economico invocato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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