Rivalsa per bonifica ambientale solo dopo le spese sostenute (Cass. civ. Sez. 1 n. 11597 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bonifica di siti inquinati, il diritto di rivalsa dell’ente territoriale che abbia eseguito d’ufficio gli interventi, ai sensi dell’art. 250 del d.lgs. n. 152/2006, nei confronti del soggetto responsabile dell’inquinamento sorge esclusivamente dopo l’effettiva esecuzione delle opere e il concreto sostenimento delle relative spese. Tale obbligazione ha natura indennitaria e non risarcitoria, configurandosi come ripetizione di spese di fonte legale, con la conseguente inapplicabilità delle regole sulla responsabilità solidale ex art. 2055 c.c.. Ne deriva che l’ente locale non può chiedere l’ammissione al passivo del fallimento del responsabile per costi di bonifica non ancora sostenuti, né la pendenza del giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento legittima la sospensione del procedimento di accertamento del passivo ex art. 295 c.p.c.
Il Fatto
Una società operante nel settore del recupero di rifiuti di vetro veniva dichiarata fallita dal tribunale. Il Comune, sul cui territorio insisteva il sito inquinato, chiedeva l’ammissione al passivo per un credito di 4.000.000 di euro, a titolo di prededuzione e privilegio ai sensi dell’art. 253 del d.lgs. n. 152/2006, corrispondente al presunto costo di smaltimento dei cumuli di materiale vetroso e di bonifica dell’area. Il giudice delegato escludeva il credito, evidenziando l’assenza di documentazione di costi effettivamente sostenuti. L’opposizione allo stato passivo veniva rigettata dal tribunale, che confermava la necessità dell’effettivo esborso per la rivalsa, non essendo nemmeno verosimile un futuro intervento dell’ente, attesa l’avvenuta aggiudicazione della gara per la gestione dei rifiuti da parte della Provincia.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, esaminando congiuntamente i primi due motivi di ricorso, afferma che la domanda di ammissione al passivo del Comune è infondata. La rivalsa dell’ente territoriale, conformemente alla normativa del d.lgs. n. 152/2006 che ha sostituito il d.lgs. n. 22/1997, presuppone che le opere di ripristino ambientale siano state effettuate e che le relative spese siano state sostenute: il riferimento letterale alle “spese sostenute” presente negli artt. 244, 250 e 253 TUA esclude la possibilità di insinuarsi al passivo per interventi non ancora realizzati.
La Corte qualifica l’obbligazione del responsabile dell’inquinamento come di natura indennitaria, scaturente dal mero fatto obiettivo della contaminazione e non da un illecito aquiliano. Ne deriva che l’azione dell’ente non è diretta al risarcimento del danno ma alla ripetizione delle spese, con conseguente inapplicabilità della disciplina sulla responsabilità solidale. Coerentemente, il diritto di rivalsa è circoscritto alle spese effettivamente sopportate, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, senza che rilevino i futuri e meri prevedibili esborsi. Il richiamo alla pronuncia n. 7332 del 2025, invocata dal ricorrente a sostegno del regresso preventivo, è ritenuto non pertinente, riguardando l’ipotesi della responsabilità solidale ex delicto, estranea alla fattispecie dell’indennizzo da atto lecito.
Infondato è anche il terzo motivo, relativo alla denunciata violazione dell’art. 295 c.p.c.. La Corte esclude la sospensione del giudizio di opposizione allo stato passivo in pendenza del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. La natura del procedimento di accertamento del passivo, caratterizzato da specialità, esclusività e celerità, non consente la sospensione, potendo la corte d’appello, al più, sospendere la sola liquidazione dell’attivo ai sensi dell’art. 19 l.f.. La diversa disciplina dell’art. 52 CCII, che consente la sospensione della formazione dello stato passivo, non è applicabile ratione temporis.
Inammissibile è infine il quarto motivo, con cui si prospettava la questione di legittimità costituzionale dell’art. 253 TUA. La Corte rileva che il motivo è inammissibile perché diretto unicamente a prospettare una questione di costituzionalità, non configurando un vizio del provvedimento idoneo a determinarne l’annullamento. La questione è comunque irrilevante: il Comune ha agito nei confronti del soggetto responsabile dell’inquinamento e non del proprietario incolpevole, né ha dimostrato di aver iniziato alcuna attività di bonifica, risultando peraltro che la Regione potrebbe subentrare nell’inerzia dell’ente.
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Nota della Redazione
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