Onere del ricorrente provare invio e ricezione del reclamo all’intermediario (ABF Collegio di Milano n. 1469 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione del reclamo preventivo all’intermediario costituisce condizione di procedibilità del ricorso all’ABF, la cui mancanza è rilevabile d’ufficio dal Collegio e determina l’inammissibilità del ricorso. Sul ricorrente grava l’onere di provare di aver presentato il reclamo e che esso sia pervenuto all’intermediario, secondo il principio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. La sola allegazione dell’avvenuto invio, priva dell’indicazione del destinatario e della prova di ricezione, non soddisfa tale onere.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di essere stato contattato da un sedicente acquirente nel corso della vendita online di un bene. Tramite raggiri, il cliente sarebbe stato indotto ad autorizzare un’operazione che si sarebbe rivelata una ricarica di carta prepagata a favore di terzi. Le operazioni contestate ammontano complessivamente a € 3.500,00.
Il cliente afferma di aver presentato reclamo all’intermediario il 31 luglio 2025, senza ottenere riscontro, e domanda il rimborso della somma. L’intermediario eccepisce in via preliminare l’assenza del reclamo, con conseguente inammissibilità del ricorso, e nel merito deduce la natura confessoria della rappresentazione dei fatti, l’inapplicabilità della disciplina della PSD2 e del d.lgs. n. 11/2010, nonché la colpa grave del cliente. Domanda il rigetto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare. Le Disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria e finanziaria prevedono che il ricorso all’ABF sia preceduto da un reclamo preventivo all’intermediario. Secondo il consolidato orientamento dell’Arbitro, tale reclamo costituisce una condizione di procedibilità del ricorso, la cui mancanza il Collegio può rilevare d’ufficio, con conseguente inammissibilità.
Nel caso di specie il ricorrente non aveva allegato al ricorso il reclamo né un modulo di disconoscimento equiparabile. Aveva tuttavia dichiarato di averlo presentato il 31 luglio 2025. A fronte della contestazione dell’intermediario, nelle repliche il cliente ha sostenuto di aver inviato regolarmente il reclamo all’indirizzo della banca, allegando l’evidenza del reclamo stesso.
Il Collegio rileva però che tale documentazione non riporta né l’indirizzo di posta elettronica del destinatario né alcuna evidenza di ricezione del messaggio. Il dato è decisivo sul piano probatorio: secondo l’orientamento consolidato dei Collegi ABF, grava sul ricorrente l’onere di provare di aver presentato il reclamo, in applicazione del principio generale che governa l’onere della prova ex art. 2697 c.c.
Nella specie il cliente non ha fornito alcuna prova dell’effettivo invio del reclamo all’intermediario, né della sua ricezione da parte dello stesso. Il Collegio non entra pertanto nel merito della truffa e della disciplina delle operazioni non autorizzate, perché la carenza della condizione di procedibilità è assorbente. Il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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