Ritardo nel trasferimento titoli e certificazione minusvalenze: onere di prova del danno (ABF Collegio di Milano n. 146 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di consegna della certificazione fiscale delle minusvalenze diventa improcedibile, con declaratoria di cessazione della materia del contendere, quando il documento sia stato prodotto dall’intermediario nel corso del procedimento. La domanda risarcitoria per il ritardo nel trasferimento dei titoli e nella consegna della certificazione presuppone la dimostrazione dell’effettiva esistenza e entità del danno; il danno non può essere invocato in re ipsa. La sussistenza del pregiudizio può essere provata anche con presunzioni semplici e nozioni di comune esperienza, ma resta onere del ricorrente indicare al Collegio elementi idonei di valutazione, anche ai fini della liquidazione equitativa.
Il Fatto
Il ricorrente lamenta che l’intermediario ha gestito con negligenza la chiusura del conto corrente collegato al dossier titoli, causando ritardi nel trasferimento degli strumenti finanziari presso altro intermediario e nel rilascio della certificazione delle minusvalenze. Chiede la consegna della certificazione fiscale e un indennizzo pari alle minusvalenze stesse, quantificato in € 41.086,28, oltre al ristoro di sofferenze psicologiche.
L’intermediario ricostruisce la cronologia: richiesta di trasferimento istruita nell’aprile 2025 e completata nel maggio successivo; domanda di estinzione del conto sottoscritta il 03/06/2025; estinzione del dossier titoli il 12/06/2025 e del conto il 07/07/2025; certificazione delle minusvalenze trasmessa il 09/07/2025 tramite posta ordinaria. Nega la prova di alcun danno e chiede il rigetto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce le due doglianze: il ritardo nel trasferimento dei titoli e la mancata consegna della certificazione fiscale delle minusvalenze, che avrebbe precluso la compensazione con le plusvalenze realizzate nelle more. Il ricorrente chiede la consegna del documento, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e, in via ulteriore, formali chiarimenti sui ritardi.
Sulla prima domanda il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere: il ricorrente, in sede di repliche, ha riconosciuto di aver ricevuto la certificazione a settembre, dunque dopo la proposizione del ricorso. La pretesa originaria è così divenuta priva di oggetto.
La domanda risarcitoria è invece infondata perché sguarnita di prova. Dal compendio documentale risulta che la prima richiesta di trasferimento è stata revocata per un errore procedurale, ma non è dato comprendere a quale intermediario — quello convenuto o quello ricevente — sia imputabile l’errore. La seconda richiesta risale al 16/04/2025 e l’operazione si è completata il 29/05/2025; nemmeno con riguardo a questa vicenda il ricorrente ha offerto elementi atti a provare o anche solo a presumere una negligenza del convenuto.
Il Collegio richiama il costante orientamento dei Collegi: il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali presuppone la dimostrazione dell’effettiva esistenza e entità del pregiudizio; non è invocabile un danno in re ipsa. La prova può ricavarsi anche da presunzioni semplici e nozioni di comune esperienza, e in tal caso è ammessa la liquidazione equitativa, ma spetta al ricorrente indicare elementi idonei di valutazione. Nel caso concreto manca ogni supporto probatorio.
Quanto alla dedotta impossibilità di compensare le plusvalenze, il Collegio ricorda che la normativa fiscale consente di recuperare le minusvalenze fino al quarto anno successivo a quello di realizzo. L’art. 68, comma 5, del TUIR prevede che l’eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze possa essere portata in deduzione nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi del periodo di realizzo. Il ricorso è quindi respinto nel resto.
Nota della Redazione
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