Legittimazione passiva del mandatario alla riscossione nel mutuo ipotecario cartolarizzato (ABF Collegio di Roma n. 1641 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella cessione del credito derivante da cartolarizzazione ai sensi della l. n. 130/1999, il cessionario non subentra nella medesima posizione contrattuale del cedente, ma acquista soltanto il credito, che costituisce patrimonio separato. Il mandatario incaricato della riscossione dei crediti ceduti è pertanto privo di legittimazione passiva rispetto alle domande che investono il rapporto contrattuale originario, le quali vanno rivolte all’intermediario cedente. La differenza rispetto alla cessione ex art. 58 t.u.b. risiede nella circostanza che quest’ultima trasferisce anche il contratto, mentre la cartolarizzazione trasferisce il solo credito.

Il Fatto

I ricorrenti avevano stipulato nel 2009 un contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso con un intermediario, poi incorporato da altra banca. Il contratto era stato ceduto, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, a una società cessionaria, per la quale la convenuta agisce come soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti.

Secondo i ricorrenti, la resistente avrebbe modificato il tasso da fisso a variabile senza richiesta né accettazione, con aumento delle rate. Chiedono quindi l’accertamento dell’illegittimità della modifica unilaterale, la rielaborazione del piano di ammortamento, la restituzione degli importi in eccedenza, la cancellazione delle segnalazioni in Centrale Rischi e il risarcimento dei danni. L’intermediario eccepisce la carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l’infondatezza delle doglianze.

La motivazione del Collegio

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile. L’intermediario agisce come mandatario di una società cessionaria, a sua volta acquirente del credito dall’intermediario che aveva incorporato la banca mutuante. La cessione non deriva da un’operazione ex art. 58 t.u.b., ma da una cartolarizzazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

La distinzione è decisiva. La cessione ex art. 58 t.u.b. determina non soltanto il trasferimento del credito, ma anche quello del contratto; la cessione ex l. n. 130/1999, invece, comporta soltanto la cessione del credito. Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui i crediti derivanti da cartolarizzazione costituiscono un patrimonio separato, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell’operazione.

Da ciò consegue che il debitore ceduto non può proporre nei confronti del cessionario eccezioni o domande fondate su crediti vantati verso il cedente e nascenti dal rapporto con quest’ultimo. Il Collegio richiama in tal senso Cass. Sez. 3 n. 21843 del 30/08/2019 e Cass. civ., sez. III, n. 13735 del 02.05.2022. Il cessionario, dunque, non è subentrato nella medesima posizione contrattuale del cedente.

Il Collegio aggiunge una precisazione sul rapporto sostanziale. Il contratto prevede, per le prime 24 rate, un tasso fisso nominale annuo del 3,075% e, per le restanti 336 rate, la facoltà per la parte mutuataria di scegliere, per ogni biennio successivo al primo periodo, l’applicazione di un tasso fisso o variabile. Non vi è in atti alcuna prova dell’esercizio dell’opzione da parte dei ricorrenti, i quali possono in ogni caso far valere il profilo sostanziale del rapporto nei confronti dell’intermediario cedente.

La declaratoria di inammissibilità non preclude quindi la tutela nel merito, ma la indirizza verso il soggetto corretto. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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