Piano di rientro non rinegoziato: la segnalazione in CRIF resta legittima (ABF Collegio di Torino n. 4080 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sottoscrizione di un piano di rientro che non rinomina il piano di ammortamento originario non trasforma l’accordo in una rinegoziazione del finanziamento, né sospende l’obbligo di segnalazione nei sistemi di informazione creditizia. Se il cliente paga rate inferiori rispetto a quelle contrattualmente previste, i ritardi rispetto al piano originario restano configurabili e legittimano la segnalazione negativa. Il rispetto del piano di rientro, tuttavia, impone all’intermediario l’aggiornamento periodico del debito residuo, che deve riflettere la progressiva riduzione dell’esposizione. La segnalazione è legittima quando il cliente ha espressamente accettato che il piano non esclude le comunicazioni automatiche sugli insoluti.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato nel 2021 un prestito personale da € 14.700,00, da rimborsare in 84 rate da € 175,00. A fronte di un andamento irregolare dei pagamenti, nel maggio 2025 sottoscriveva con l’intermediario un piano di rientro sul debito residuo di € 5.836,37, articolato in 72 rate da € 100,00. Il cliente assumeva di aver rispettato puntualmente gli impegni assunti, pagando in anticipo i bonifici mensili.
Lamentava quindi che l’intermediario avesse comunque segnalato il suo nominativo come cattivo pagatore in CRIF e in altri SIC, continuando a inviare solleciti per la rata originaria. Per effetto della segnalazione gli venivano rifiutati nuovi finanziamenti e risultava a rischio il rifinanziamento della rata finale per il riscatto dell’autovettura. Chiedeva all’ABF la rettifica e la cancellazione della segnalazione, oltre all’aggiornamento della posizione creditizia. L’intermediario resisteva, sostenendo che il piano di rientro non costituiva rinegoziazione del contratto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha ricostruito l’assetto dell’accordo. Sottoscrivendo il piano, il cliente si era dichiarato consapevole che lo stesso non esclude le segnalazioni nei sistemi di informazione creditizia in base ai ritardi effettivamente accumulati, non implica la variazione del piano di ammortamento originario e non sospende le comunicazioni automatiche riguardanti gli insoluti.
Su questa base il Collegio ha escluso che il pagamento delle rate ridotte potesse valere come adempimento del contratto originario. Poiché il finanziamento è rimasto valido ed efficace, il versamento di un importo mensile inferiore ha continuato a configurare un inadempimento rispetto alle scadenze contrattuali. Il piano di rientro ha previsto soltanto l’interruzione delle attività di recupero del credito durante la sua vigenza, non la cancellazione delle negatività pregresse.
Il Collegio ha poi verificato il contenuto delle visure CRIF prodotte dal cliente. Da esse emergeva la progressiva riduzione dell’importo residuo del debito in costanza di pagamento del piano: € 5.469,00 nella visura al 31/08/2025, € 5.344,00 in quella successiva al 30/09/2025. Tale circostanza ha confermato che l’intermediario stava correttamente aggiornando l’esposizione, senza cristallizzare una situazione debitoria non più attuale.
Quanto alla tipologia di segnalazione, il Collegio ha rilevato che si trattava di ritardo nel pagamento di più rate, contestato nella sua mancata rettifica. Le segnalazioni risultavano presenti dal giugno 2025 (ritardo di due rate) e per i mesi di luglio, agosto e settembre 2025 (ritardo di tre rate). Sulla scorta di queste evidenze, e in analogia con quanto affermato dal Collegio di coordinamento n. 1317 del 10.2.2023 in materia di segnalazioni in Centrale Rischi, il Collegio ha ritenuto che la segnalazione controversa non presentasse profili di illegittimità.
Il ricorso è stato pertanto non accolto, con conferma della legittimità della segnalazione e dell’aggiornamento in corso da parte dell’intermediario.
Nota della Redazione
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