Buoni fruttiferi postali: prescrizione decennale dalla scadenza e competenza dell’Arbitro (ABF Collegio di Roma n. 4754 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali si prescrive nel termine di dieci anni dalla data di scadenza del titolo per capitale e interessi, ai sensi dell’art. 8 del D.M. Tesoro 19.12.2000, applicabile anche ai titoli emessi prima della sua entrata in vigore e non ancora prescritti. Il dies a quo della prescrizione coincide con il giorno e il mese di emissione del buono, ma nell’anno in cui lo stesso giunge a scadenza. Ai fini della competenza temporale dell’Arbitro non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, bensì la data del rifiuto opposto dall’intermediario alla richiesta di rimborso. I buoni fruttiferi postali non sono qualificabili come prodotti finanziari, con conseguente competenza per materia dell’ABF anche in materia di trasparenza bancaria.

Il Fatto

Il ricorrente, beneficiario di cinque buoni fruttiferi postali, uno della serie “BA” sottoscritto nel 1998 e quattro delle serie dedicate ai minori (“M68”, “M20”, “M55”, “M31”) emessi tra il 2008 e il 2012, chiedeva il rimborso all’intermediario. La richiesta, avanzata per la prima volta per iscritto con reclamo del 15.9.2025, veniva respinta per l’intervenuta prescrizione dei diritti.

Il ricorrente sosteneva l’insorgenza di un legittimo affidamento sulle condizioni riportate sui titoli e l’assenza di una scadenza modificativa dei rendimenti. L’intermediario eccepiva in via preliminare l’incompetenza temporale e per materia dell’Arbitro e, nel merito, la prescrizione decennale decorrente dalle rispettive scadenze.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di incompetenza temporale. In materia di accertamento dell’esigibilità di un credito non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma quella in cui il rimborso è stato rifiutato, nella specie risalente a settembre 2025. Il richiamo è alla decisione ABF, Collegio di coordinamento, n. 4656/2022.

Parimenti respinta è l’incompetenza per materia. I buoni fruttiferi postali, in quanto incedibili e non destinati alla negoziazione sui mercati, non integrano la nozione di prodotti finanziari; trovano quindi applicazione le disposizioni sulla trasparenza bancaria. Il Collegio aderisce ai principi espressi dalla decisione ABF, Collegio di coordinamento, n. 5674/2013 e richiama la decisione ABF, Collegio di Roma, n. 2294/2021.

Nel merito, il Collegio ricostruisce le condizioni dei titoli: per la serie “BA” il D.M. 24.12.1997 prevedeva una durata di nove o quattordici anni; per le serie “M” la scadenza coincide con il compimento del diciottesimo anno del titolare, nella specie il 23.05.2015. La serie di appartenenza, anche in assenza di indicazione chiara, è desumibile dalla data di emissione.

Quanto al termine prescrizionale, si applica l’art. 8 del D.M. Tesoro 19.12.2000, che fissa la prescrizione decennale dalla scadenza per capitale e interessi, con la norma transitoria dell’art. 10, comma 2. Il dies a quo corrisponde al giorno e mese di emissione nell’anno di scadenza, secondo il principio della decisione ABF, Collegio di coordinamento, n. 6196/2024, in conformità alle Cass. n. 19243 del 07.07.2023 e Cass. n. 23006 del 28.07.2023.

Applicando tali criteri, il BFP della serie “BA”, emesso il 29.04.1998 e scaduto il 29.04.2012, è prescritto dal 30.04.2022; i quattro BFP delle serie “M”, tutti scaduti il 23.05.2015, sono prescritti dal 23.05.2025. Poiché la prima richiesta scritta risale al 15.9.2025, senza atti interruttivi comprovati, i diritti erano già estinti. Il ricorso è pertanto respinto. Il Collegio osserva incidentalmente la propria incompetenza temporale rispetto a eventuali domande risarcitorie per titoli sottoscritti prima del 2009, non formulate dal ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *