Reclamo preventivo ABF: onere di prova su spedizione e contenuto (ABF Collegio di Napoli n. 4215 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario è preceduto da un reclamo preventivo all’intermediario, che deve avere ad oggetto la stessa questione poi dedotta nel ricorso. In caso di contestazione dell’intermediario circa la ricezione o il contenuto del reclamo, incombe sul ricorrente l’onere di provarne l’invio e le ragioni, anche in via presuntiva ai sensi dell’art. 2729 cod. civ. Il difetto di tale prova determina l’irricevibilità del ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente lamentava l’illegittimità di alcune segnalazioni negative nei sistemi di informazione creditizia, riferite a rapporti intrattenuti con l’intermediario. Sosteneva, in particolare, l’omessa sottoscrizione dell’informativa privacy e l’omesso invio del preavviso di segnalazione. Chiedeva la cancellazione delle segnalazioni e il risarcimento del danno, quantificato in € 5.000,00.
L’intermediario eccepiva in via preliminare l’irricevibilità del ricorso, per difetto di un valido reclamo prodromico, non essendone provata l’effettiva ricezione. Nel merito deduceva la legittimità delle segnalazioni, richiamando i preavvisi inviati e ricevuti e la successiva decadenza dal beneficio del termine.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha ritenuto assorbente la questione preliminare, dichiarando il ricorso irricevibile. Il percorso argomentativo muove dalla disciplina delle Disposizioni ABF, secondo cui il ricorso è preceduto dal reclamo preventivo, che deve vertere sulla medesima questione poi prospettata nel ricorso.
La funzione del reclamo è chiara: consentire all’intermediario di comprendere le ragioni del cliente e, ove fondate, di accoglierle, evitando così il contenzioso. Ne deriva che chi lo propone ha l’onere di notificarlo alla controparte e di esplicitare le questioni sottostanti, che devono coincidere con quelle del ricorso.
In caso di contestazione dell’intermediario sulla ricezione o sul contenuto, il Collegio ha ribadito che grava sul ricorrente l’onere di fornirne la prova, anche in via presuntiva, nella ricorrenza dei requisiti dell’art. 2729 cod. civ., come precisato in un ampio orientamento dei collegi.
Nel caso concreto, il ricorrente aveva prodotto un primo reclamo del 30.5.2025, contenente le ragioni della doglianza, ma non ne aveva dimostrato la spedizione: di esso, pertanto, non si è tenuto conto. Quanto al reclamo del 04.08.2025, ne era bensì provata la notificazione, ma non era possibile individuarne le ragioni, contenute in un allegato non osteso.
Non risultando assolto l’onere probatorio sulla spedizione e sul contenuto del reclamo, il Collegio ha dichiarato il ricorso irricevibile, senza esame del merito delle segnalazioni e della domanda risarcitoria.
Nota della Redazione
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