Ricorso all’Arbitro Assicurativo inammissibile se il reclamo all’impresa è successivo (Arbitro Assicurativo n. 721 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’Arbitro Assicurativo è preceduto, a pena di inammissibilità, dalla presentazione di un reclamo all’impresa o all’intermediario, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.M. 6 novembre 2024, n. 215. Costituisce reclamo la dichiarazione scritta di insoddisfazione della clientela avente ad oggetto una prestazione o un servizio assicurativo o un comportamento relativi a un contratto assicurativo, secondo la definizione dell’art. 1, comma 1, lett. i), del Decreto. Non integra tale requisito il mero invito a stipulare una negoziazione assistita, privo dei contenuti propri del reclamo. Il ricorso proposto prima della formalizzazione del reclamo è pertanto inammissibile, non potendosi la condizione di procedibilità considerarsi avverata per effetto di una comunicazione successiva.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato ricorso all’Arbitro Assicurativo il 2 febbraio 2026 per il diniego di indennizzo opposto dall’impresa in relazione al furto del proprio motoveicolo, avvenuto il 7 giugno 2025 e denunciato ai Carabinieri l’11 giugno 2025. Nel modulo di ricorso aveva indicato come data del reclamo il 22 dicembre 2025.
L’impresa, nelle controdeduzioni, aveva eccepito che in quella data era pervenuto esclusivamente un invito alla negoziazione assistita e che l’unico reclamo ricevuto era quello del 9 febbraio 2026, riscontrato il 26 febbraio 2026. Il ricorrente, nelle repliche, aveva riconosciuto l’errore e confermato di aver formalizzato il reclamo solo il 9 febbraio 2026.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina in via pregiudiziale l’eccezione dell’impresa, che ha natura assorbente rispetto al merito della controversia sul diritto all’indennizzo.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall’art. 8, comma 1, del D.M. n. 215 del 2024, che impone la presentazione del reclamo all’impresa o all’intermediario prima del ricorso, a pena di inammissibilità, e dall’art. 1, comma 1, lett. i), del Decreto, che definisce il reclamo come dichiarazione scritta di insoddisfazione della clientela avente ad oggetto una prestazione o un servizio assicurativo o un comportamento relativi a un contratto assicurativo.
La comunicazione del 22 dicembre 2025, osserva il Collegio, è un sintetico invito a stipulare una negoziazione assistita, non riscontrato dall’impresa e privo dei contenuti richiesti dalla definizione normativa. Non può dunque essere qualificata come reclamo. Lo stesso ricorrente ha del resto precisato che l’atto avente i requisiti del reclamo è stato formalizzato solo in data 9 febbraio 2026.
Ne deriva che il reclamo è stato presentato all’impresa successivamente al ricorso all’Arbitro, in violazione della sequenza procedimentale prescritta dall’art. 8, comma 1, del Decreto. La condizione di procedibilità non può ritenersi soddisfatta da un atto posteriore alla proposizione del ricorso.
Il Collegio dichiara pertanto il ricorso inammissibile, senza esame del merito e delle doglianze relative alle chiavi del motoveicolo e al ruolo del transponder nell’accensione del mezzo.
Nota della Redazione
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