Ritardo nella liquidazione del sinistro e sopravvenuta revoca dell’autorizzazione dell’impresa SEE (Arbitro Assicurativo n. 720 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta perdita, in corso di procedimento, della qualifica di impresa assicurativa per revoca dell’autorizzazione all’esercizio non determina l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso già ritualmente proposto dinanzi all’Arbitro Assicurativo, quando permangano valide le obbligazioni già assunte e l’impresa ne conservi la titolarità. La causa di inammissibilità opera solo se la condizione sussiste alla data di presentazione del ricorso. Il preventivo di riparazione prodotto dal danneggiato e non contestato dall’impresa non costituita integra idoneo elemento di quantificazione del danno, comprensivo dell’IVA, salvo il diritto alla detrazione.

Il Fatto

Il ricorrente, a seguito di un tamponamento subito in autostrada da altro veicolo, sottoscriveva un CAI a firma singola e presentava richiesta di risarcimento all’impresa. Trascorsi oltre sessanta giorni, la liquidazione non interveniva e nessuna comunicazione sui motivi del diniego veniva resa. Il ricorrente contestava anche la mancata consegna della copia della perizia eseguita dallo studio incaricato dall’impresa.

Esperito il reclamo, l’assicurato adiva l’Arbitro Assicurativo chiedendo la gestione della pratica, la liquidazione del danno materiale secondo la perizia e la consegna della copia integrale della stima, quantificando la riparazione in euro 620,22. L’impresa non si costituiva nel procedimento.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto una questione pregiudiziale di legittimazione passiva. L’impresa convenuta opera in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi ex art. 24 CAP. L’Autorità di vigilanza dello Stato d’origine aveva dapprima vietato, per tre mesi, la stipula e la proroga dei contratti transfrontalieri, poi vietato l’attività in tutti i rami in libera prestazione. Con avviso IVASS del 10 giugno 2026 risultava infine revocata, in data 9 giugno 2026, l’autorizzazione all’esercizio, con effetto successivo alla proposizione del ricorso.

Il Collegio richiama l’art. 9, comma 1, lett. i), del Decreto ministeriale n. 215/2024, che dichiara inammissibili i ricorsi contro il soggetto che, alla data di presentazione, ha perso la qualifica di impresa per revoca o decadenza dall’autorizzazione, liquidazione coatta o cancellazione dal registro. Osserva però che la norma non contempla il sopravvenire della condizione nel corso del procedimento: in tal caso il ricorso resta procedibile, perché le obbligazioni già assunte permangono e l’impresa ne conserva la titolarità.

La soluzione contraria tradirebbe la funzione dell’Arbitro, strumento alternativo di risoluzione delle controversie improntato a indipendenza, imparzialità, trasparenza, efficacia, rapidità ed equità, richiamato anche in funzione della successiva procedibilità della domanda giurisdizionale ex art. 187, commi 2 e 3, CAP e delle direttive europee in materia di distribuzione assicurativa e ADR. Il Collegio distingue l’ipotesi in cui il ricorrente ex ante conosca la carenza di legittimazione passiva da quella in cui subisca una sopravvenuta vicenda modificativa dello status dell’impresa: solo la prima giustifica l’inammissibilità. Resta fermo che i ricorsi contro impresa già in una delle condizioni dell’art. 9 alla data del ricorso saranno inammissibili.

Nel merito, l’impresa non costituita non ha contestato l’importo né ha prodotto la perizia estimativa. Il preventivo versato in atti costituisce perciò idoneo elemento di liquidazione del danno (richiamata Cass. civ., sez. VI, n. 27624 del 2020). Il danno va liquidato comprensivo dell’IVA, perché il risarcimento patrimoniale include gli oneri accessori e consequenziali, salvo il diritto del danneggiato al rimborso o alla detrazione (richiamata Cass. civ., sez. III, n. 5120 del 2023). Il Collegio accoglie quindi il ricorso e dispone il pagamento di euro 620,22, oltre interessi dal reclamo al soddisfo, del contributo di euro 200,00 a IVASS e del rimborso di euro 20,00 al ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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