Ricorso all’Arbitro Assicurativo inammissibile per superamento del limite di valore della competenza (Arbitro Assicurativo n. 809 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il deferimento del sinistro alle strutture antifrode da parte dell’impresa di assicurazione non comporta un automatismo nella dichiarazione di inammissibilità del ricorso all’Arbitro Assicurativo ai sensi dell’art. 11, comma 8, del Decreto ministeriale n. 215/2024. La rimessione alle aree speciali deve essere supportata da una sia pur minima argomentazione sui fatti e sulle ragioni che la giustificano, a tutela del principio del contraddittorio. Resta fermo che la competenza per valore del Collegio è limitata a euro 2.500,00 per le controversie relative ai sinistri derivanti dalla circolazione stradale, ai sensi dell’art. 3, comma 4, lett. b), n. 1), del Decreto. Il superamento di tale limite integra ragione di inammissibilità rilevabile d’ufficio e di natura assorbente.
Il Fatto
Il ricorrente rappresenta di aver subito un sinistro stradale il 2 ottobre 2024. L’impresa di assicurazione avrebbe riconosciuto un risarcimento ritenuto insufficiente, fondato su una constatazione parziale dei danni. Dopo il pagamento, l’impresa avrebbe interrotto ogni comunicazione, nonostante i solleciti, l’ultimo dei quali nel gennaio 2026. Il ricorrente aveva presentato reclamo il 24 settembre 2025 e quindi ricorso all’Arbitro Assicurativo il 4 febbraio 2026.
L’impresa, costituitasi, chiede con unico motivo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, avendo deferito la controversia alla propria struttura antifrode e necessitando di ulteriori accertamenti istruttori. Il ricorrente, nel termine per le repliche, deposita una perizia sui danni al veicolo. Non formula una domanda precisa, ma dai documenti allegati si desume l’intenzione di ottenere un’integrazione del risarcimento pari a euro 5.483,20, oltre ai danni morali per il tempo trascorso.
La motivazione del Collegio
La questione sollevata dall’impresa riguarda l’applicabilità dell’art. 11, comma 8, del Decreto, che preclude al Collegio di entrare nel merito quando sono necessari accertamenti istruttori che esso non può disporre ai sensi dell’art. 3, comma 3, del medesimo Decreto. Il Collegio rileva che l’impresa si è limitata a rappresentare la devoluzione del sinistro alle strutture antifrode, senza nulla dedurre in merito ai fatti e alle ragioni poste a fondamento di tale determinazione.
L’eccezione, così formulata, non può trovare accoglimento. Richiamando la Decisione AAS n. 533/2026, il Collegio afferma che non deve sussistere un mero automatismo tra l’assegnazione del sinistro alle aree speciali e la decisione finale, rimessa a una valutazione complessiva alla luce di quanto dedotto e controdedotto. La rimessione alle aree speciali richiede una argomentazione, ancorché minima, a tutela del contraddittorio.
Il Collegio individua tuttavia una diversa ragione di inammissibilità, rilevabile d’ufficio e assorbente. La controversia ha ad oggetto la richiesta di integrazione del risarcimento per un sinistro da circolazione stradale ed è quindi soggetta al limite di competenza per valore di euro 2.500,00, ai sensi dell’art. 3, comma 4, lett. b), n. 1), del Decreto.
La domanda, per la sua genericità, si colloca al limite dell’inammissibilità per indeterminatezza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. h), del Decreto. Il Collegio ritiene però di poter individuare il petitum con sufficiente chiarezza dall’interpretazione complessiva dell’atto e della documentazione allegata, in particolare del reclamo. Da tali elementi emerge la contestazione dell’ammontare riconosciuto, con riferimento alla percentuale di invalidità asseritamente pari al 46%, ai giorni di inabilità e alla natura ed entità dei danni al veicolo. Il ricorrente ha quantificato l’ulteriore importo in almeno euro 5.483,20. La domanda così ricostruita eccede il limite di competenza per valore e il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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