Cessazione materia del contendere per rimborso di operazioni fraudolente su carta tokenizzata (ABF Collegio di Milano n. 3728 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La restituzione integrale, da parte dell’intermediario, delle somme oggetto di contestazione, anche se intervenuta dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere. La domanda di rifusione delle spese di assistenza legale avanzata per la prima volta nella memoria di replica costituisce domanda nuova e, come tale, è preclusa ai sensi delle Disposizioni ABF, che vietano l’ampliamento della domanda iniziale. La relativa richiesta è pertanto tardiva e, in ogni caso, priva di prova documentale della parcella e del pagamento, oltre che degli indici di complessità che soli giustificherebbero la liquidazione dei compensi.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di aver subito il furto del telefono sul quale era installata l’app dell’intermediario e di aver visto eseguire, nella stessa giornata, operazioni fraudolente per € 1.421,24 tramite carta tokenizzata. Presentava denuncia e reclamo, riscontrato negativamente, e adiva quindi l’Arbitro chiedendo il rimborso.
L’intermediario, nelle controdeduzioni, dava atto di aver rimborsato la quasi totalità delle somme in tre tranche, l’ultima delle quali nel febbraio 2026, e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Residuava solo l’importo di € 300,00 relativo a un’operazione di cambio valuta, che l’intermediario assumeva non costituire perdita effettivamente subita. In sede di repliche il ricorrente contestava che i rimborsi fossero giunti solo dopo l’avvio del procedimento e chiedeva la liquidazione delle spese legali per € 400,00.
La motivazione del Collegio
Il Collegio individua l’oggetto del ricorso nel disconoscimento di n. 13 operazioni eseguite con carta tokenizzata su un cellulare oggetto di furto, per le quali è in atti la denuncia presentata dal cliente. Verifica quindi, sulla documentazione prodotta, che l’intermediario ha restituito le somme contestate attraverso tre rimborsi distinti, il primo nel luglio 2025 e gli altri due nel febbraio 2026, per un totale di € 1.148,03 a fronte di € 1.421,24 richiesti.
Resta esclusa solo l’operazione di € 300,00 di cambio valuta USD-Euro, per la quale l’intermediario sostiene che non si sia verificata alcuna perdita economica effettiva. Su questo punto il Collegio sottolinea che il ricorrente non muove alcuna contestazione nelle repliche: egli si limita a evidenziare che la controparte ha riconosciuto il proprio debito solo a seguito del procedimento, senza però censurare l’ammontare di quanto corrisposto, che anzi fa coincidere con il debito dell’intermediario.
Da qui la dichiarazione di cessazione della materia del contendere: sussiste in atti la prova dell’estinzione del debito da parte dell’intermediario e la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta.
Quanto alla richiesta di spese legali di € 400,00, formulata solo con le repliche, il Collegio la qualifica come domanda nuova, non comparendo né nel ricorso né nel reclamo. Richiamate le Disposizioni ABF, Sezione VI, Par. 1, che entro il termine perentorio di 25 giorni consentono al cliente una memoria di replica ma precludono l’ampliamento della domanda iniziale, il Collegio rileva la tardività della domanda. Solo per completezza aggiunge che essa non potrebbe comunque accogliersi per difetto di prova, non rinvenendosi nel fascicolo né la parcella del procuratore né l’evidenza del pagamento, e che non ricorrono gli indici di complessità della lite richiesti perché si dia luogo alla liquidazione dei compensi, secondo l’orientamento del Collegio di Coordinamento n. 4580/2025.
Nota della Redazione
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