Truffa nell’acquisto online con carta prepagata: operazioni autorizzate e nessun rimborso (ABF Collegio di Napoli n. 3050 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di pagamento eseguite personalmente dall’utilizzatore, con l’inserimento delle disposizioni e di tutti i fattori di autenticazione forte, sono autorizzate ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 11/2010, anche quando il consenso sia viziato dal raggiro di un terzo. Esse non rientrano tra le operazioni non autorizzate e non attivano il regime di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento previsto dalla PSD2. Il rischio di utilizzazione fraudolenta grava in prima battuta sull’intermediario, che se ne libera provando il dolo o la colpa grave dell’utilizzatore. Resta salva una responsabilità concorrente del prestatore, di diritto comune, quando dalla documentazione emerga un suo apporto causale alla frode.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di una carta prepagata, aveva contattato un venditore online di beni usati e concordato l’acquisto di tre elettrodomestici, pagati in anticipo con tre operazioni di ricarica eseguite tramite app il 3 e il 4 settembre 2025. La merce non veniva mai consegnata e il venditore, sollecitato più volte, non restituiva la somma né spediva i beni.

Dopo la denuncia del 12 settembre 2025 e il modulo di contestazione inviato all’intermediario il 16 settembre, la ricorrente ha chiesto all’Arbitro il rimborso di € 220,00. L’intermediario ha resistito sostenendo che le operazioni erano state disposte volontariamente dalla cliente, correttamente autenticate e contabilizzate, e che la frode era stata resa possibile dalla sua condotta imprudente.

La motivazione del Collegio

Il Collegio individua la questione nella qualificazione delle tre ricariche: capire se esse costituiscano operazioni non autorizzate, con consequenziale obbligo di rimborso a carico del prestatore, oppure operazioni validamente autorizzate dall’utilizzatore. La risposta dipende dal consenso prestato dal pagatore.

Il Collegio richiama l’art. 5, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 11/2010, secondo cui il consenso del pagatore è elemento necessario per la corretta esecuzione dell’operazione e, in sua assenza, l’operazione non può considerarsi autorizzata. Nel caso concreto la ricorrente ha personalmente inserito le disposizioni di pagamento e tutti i fattori di autenticazione: le operazioni sono dunque autorizzate, pur se il consenso è stato viziato dal raggiro di un terzo ignoto.

Da qui la conseguenza: le operazioni non sono soggette al regime di responsabilità della PSD2 e non rientrano nel novero di quelle non autorizzate, come affermato dall’orientamento consolidato dei Collegi territoriali richiamato nella decisione. Il Collegio esclude peraltro una responsabilità oggettiva del prestatore.

Il Collegio si sofferma poi sull’eventuale responsabilità concorrente dell’intermediario di diritto comune, configurabile solo in presenza di un concreto apporto causale alla frode: la mancata disponibilità del numero verde, la mancata identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente, il mancato rilievo di indici di frode. Nessuna di tali circostanze ricorre nel caso di specie, né emergono gli indici individuati dall’art. 8 del D.M. n. 112/2007. La frode è ascritta alla condotta gravemente colposa della ricorrente e il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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