Reclamo preventivo e termine dilatorio di sessanta giorni (ABF Collegio di Palermo n. 4278 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario è preceduto da un reclamo preventivo all’intermediario, che deve avere ad oggetto la stessa questione poi sottoposta all’Arbitro. Il cliente può adire il Collegio solo dopo che il reclamo sia rimasto insoddisfatto o non abbia avuto esito nel termine di sessanta giorni dalla ricezione, ridotto a quindici giorni per i servizi di pagamento. Il ricorso depositato prima della scadenza del termine dilatorio applicabile è inammissibile, così come lo sono le domande e le contestazioni formulate per la prima volta nel ricorso senza essere state precedute dal reclamo. L’inammissibilità in rito non preclude la riproposizione della domanda una volta esperito correttamente il reclamo.

Il Fatto

La ricorrente, cointestataria di un libretto di deposito a risparmio a firme disgiunte, lamentava che l’intermediario avesse negato la piena operatività del conto per una presunta scadenza della privacy e che solo il giorno successivo le avesse liquidato una quota parziale di euro 6.400,00 mediante assegno circolare, come parte non soggetta a blocchi successori. Chiedeva quindi l’immediata liquidazione della restante parte.

Con reclamo del 31 dicembre 2025 contestava il blocco; non avendo ricevuto riscontro, il 1° febbraio 2026 proponeva ricorso all’Arbitro, aggiungendo che la liquidazione parziale era stata gravata da imposta di bollo di euro 16,00 e da una commissione di euro 7,00. Domandava l’accertamento dell’illegittimità del blocco, l’accredito di euro 6.550,00 tramite bonifico, il rimborso di imposte e commissioni, gli interessi legali, il costo del procedimento e un indennizzo per il danno patrimoniale da disservizio. L’intermediario non si costituiva.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce la disciplina delle Disposizioni ABF, Sezione VI, § 1, che impone il reclamo preventivo e richiede che il ricorso abbia ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo. La regola trae origine dalla Dir. 2013/11/UE e dalla Delibera CICR 29 luglio 2008, n. 275, art. 4, comma 1. Il termine dilatorio ordinario è di sessanta giorni; per i servizi di pagamento, in forza della Sezione XI delle Disposizioni Trasparenza emanate in attuazione della PSD2, i tempi massimi di risposta scendono a quindici giornate lavorative.

La funzione del termine è consentire all’intermediario un’adeguata istruttoria, l’accertamento delle proprie responsabilità e un eventuale accordo conciliativo. Da ciò discende che il ricorso anticipato rispetto alla scadenza è inammissibile, e che altrettanto lo sono le domande nuove rispetto al reclamo.

Applicando tali principi, il Collegio rileva che il ricorso è stato proposto il 1° febbraio 2026, solo trentadue giorni dopo il reclamo del 31 dicembre 2025. La contestazione sul blocco non rientra nel termine breve di quindici giorni, perché non concerne l’esecuzione di un bonifico ma la legittimità del blocco stesso, rispetto al quale anche la pretesa dell’assegno circolare è questione pregiudiziale. Si tratta dunque di contestazione ordinaria, soggetta a sessanta giorni: la domanda è inammissibile allo stato.

Quanto agli addebiti di euro 23,00, essi non avevano costituito oggetto del reclamo e la relativa contestazione è inammissibile, indipendentemente dalla qualificazione come servizi di pagamento. Anche la richiesta di accredito del saldo residuo, pur coperta dal reclamo, è stata proposta prima della decorrenza del termine dilatorio ordinario. Le domande ulteriori di indennizzo e danni consequenziali restano assorbite.

Il Collegio dichiara pertanto il ricorso inammissibile in rito, senza preclusione per la riproponibilità: la ricorrente potrà inviare un nuovo reclamo completo di tutte le contestazioni, attendere i sessanta giorni e, in caso di mancato o negativo riscontro, adire nuovamente l’Arbitro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *