Truffa telefonica e bonifico istantaneo autorizzato allo sportello senza obbligo di blocco (ABF Collegio di Palermo n. 4280 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il bonifico istantaneo disposto personalmente dal cliente allo sportello, con sottoscrizione della disposizione e integrale esecuzione dell’operazione da parte del pagatore, costituisce operazione autorizzata anche quando il consenso è viziato dal raggiro di un terzo. Non trova quindi applicazione la disciplina sulle transazioni non autorizzate dettata dal d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di attuazione della direttiva 2015/2366/UE (PSD2). La singola operazione di bonifico, in assenza di ulteriori circostanze, non fonda un obbligo di blocco o sospensione in capo all’intermediario. La condotta del cliente che disponga il pagamento seguendo istruzioni telefoniche di soggetti terzi contrasta con il livello minimo di diligenza richiesto.

Il Fatto

Il ricorrente chiede la restituzione di euro 7.900,00, importo di un bonifico istantaneo eseguito allo sportello il 17 ottobre 2025. Espone di aver ricevuto un SMS apparentemente riconducibile a un intermediario, relativo a un bonifico sospetto, e di essere stato subito dopo contattato da sedicenti operatori della banca e da un presunto appartenente alle forze di polizia. Gli interlocutori lo inducevano a recarsi in filiale ed eseguire un bonifico verso un “conto sicuro”, mantenendo la chiamata in corso durante il tragitto e all’interno della filiale.

Il ricorrente assume la responsabilità dell’intermediario per la mancata verifica della propria identità mediante documento e per non aver considerato i profili di rischio dell’operazione, posto che il saldo residuo sarebbe stato di poco superiore a euro 1.000,00. L’intermediario replica che l’ordine è stato disposto de visu, con firma del cliente e richiesta espressa della modalità istantanea, che il cliente era identificato e noto alla filiale e che la verifica del beneficiario aveva dato esito positivo.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce la vicenda sulla base della denuncia e rileva che l’operazione contestata è stata eseguita personalmente dal ricorrente, sebbene per effetto del raggiro dei malfattori. Da qui la conclusione dell’inapplicabilità della disciplina del d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017: le operazioni effettuate dal cliente sulla base di un consenso viziato dal raggiro non possono configurarsi come non autorizzate.

Il Collegio richiama l’orientamento dei Collegi territoriali secondo cui, quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, essa deve considerarsi autorizzata. Rientrano in questa fattispecie le operazioni eseguite dal pagatore seguendo le indicazioni del frodatore, senza la consapevolezza di disporre una transazione, vale a dire le c.d. operazioni “sotto dettatura”. Sul punto è citata, ex pluris, la decisione del Collegio di Palermo n. 2787/24 del 04/03/2024, che a sua volta richiama ABF Palermo n. 10042/2020, ABF Roma n. 4685/2021 e ABF Milano n. 13553/2021.

Quanto alla dedotta responsabilità dell’intermediario, il Collegio osserva che non risultano provati malfunzionamenti dei sistemi di sicurezza né violazioni di specifici obblighi procedurali. La circostanza della mancata identificazione è contestata dall’intermediario e non è supportata da elementi probatori idonei. Non emerge, inoltre, che il ricorrente abbia rappresentato agli operatori di filiale la situazione di frode in atto.

Sotto il profilo degli indici di anomalia, il Collegio rileva che si tratta di una singola operazione di bonifico, non sufficiente di per sé a fondare un obbligo di blocco o sospensione. Gli elementi indicati dal ricorrente — importo, beneficiario, causale — non risultano idonei, in assenza di ulteriori circostanze, a configurare una responsabilità dell’intermediario. La condotta del ricorrente, che ha disposto l’operazione seguendo istruzioni telefoniche di soggetti terzi, si pone in contrasto con il livello minimo di diligenza richiesto, tenuto conto della diffusione di tali frodi. Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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