Reclamo preventivo ABF: ricorso prima dei 60 giorni inammissibile anche d’ufficio (ABF Collegio di Milano n. 2437 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario deve essere preceduto da un reclamo preventivo all’intermediario e può essere presentato solo quando il reclamo non abbia avuto esito nel termine di 60 giorni dalla sua ricezione, ovvero in data successiva alla replica con cui l’intermediario abbia manifestato la volontà di non accoglierlo. La presentazione del ricorso prima della scadenza del termine dilatorio comporta l’inammissibilità del ricorso, rilevabile e dichiarabile d’ufficio. Ove il cliente affermi di aver ricevuto un riscontro negativo anticipato, è suo onere provarlo: in assenza di prova, l’inammissibilità va dichiarata.

Il Fatto

Il cliente afferma di risultare segnalato negativamente in CRIF nonostante l’estinzione regolare del prestito nel 2021. Ritiene che l’intermediario abbia segnalato ritardi tecnici verificatisi durante la rateizzazione e di non aver mai ricevuto alcun preavviso di imminente segnalazione. Dichiara di aver presentato reclamo il 25 ottobre 2025 e di aver ricevuto il riscontro entro un mese. Chiede la cancellazione delle segnalazioni negative.

L’intermediario eccepisce in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni tra reclamo e ricorso, negando di aver fornito riscontro prima della presentazione del ricorso del 20 novembre 2025 e richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 15400/2021. Non svolge difese nel merito.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’intermediario. Ai sensi della Sez. VI, par. 1, delle Disposizioni ABF, il ricorso deve essere preceduto da un reclamo preventivo e il cliente può adire l’Arbitro solo quando il reclamo non abbia avuto esito nel termine di 60 giorni dalla ricezione, oppure in data successiva alla replica che esprima la volontà di non accogliere il reclamo.

Il Collegio richiama il principio enunciato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 15400/2021: la presentazione del ricorso prima dello scadere del termine dilatorio comporta l’inammissibilità, rilevabile e dichiarabile d’ufficio. La regola processuale risponde alla funzione deflattiva del reclamo preventivo, che deve essere messo in condizione di operare prima dell’accesso all’Arbitro.

Nel caso di specie, il reclamo risulta presentato il 25 ottobre 2025 e il ricorso il 20 novembre 2025, con un intervallo di soli 26 giorni. Il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto il riscontro dell’intermediario entro un mese, circostanza che, ove provata, avrebbe consentito la presentazione anticipata del ricorso. Tuttavia, il ricorrente non ha prodotto né il reclamo né il relativo riscontro, e ha rinunciato espressamente alle repliche a fronte dell’eccezione.

In assenza di prova dell’avvenuto riscontro negativo anticipato, il Collegio dichiara il ricorso inammissibile. La questione di merito sulla legittimità delle segnalazioni in CRIF resta quindi assorbita dalla pronuncia processuale, senza alcun esame delle doglianze sostanziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *