Estinzione anticipata cessione del quinto rimborsabili costi up front anteriori 2021 (ABF Collegio di Napoli n. 1573 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il regime limitativo introdotto dall’art. 11-octies del d.l. n. 73/2021 per i contratti anteriori non è applicabile a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale, con ripristino del regime anteriore. I criteri di quantificazione restano quelli fissati dal Collegio di coordinamento, secondo equità e nel rispetto del principio di proporzionalità. Il finanziamento da cessione del quinto rientra nella disciplina del credito ai consumatori, richiamata dall’art. 6-bis del d.P.R. n. 180/1950.
Il Fatto
La vicenda riguarda un finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 25.12.2015 ed estinto anticipatamente con decorrenza 31.10.2020. Il ricorrente, dopo aver presentato infruttuoso reclamo, si rivolge all’Arbitro chiedendo l’accertamento del diritto al rimborso degli oneri accessori non maturati a seguito dell’estinzione anticipata, per un importo complessivo di € 281,00, oltre interessi e spese legali.
L’intermediario chiede preliminarmente la sospensione del procedimento, deducendo che il Giudice di Pace di Palermo e il Tribunale di Como avevano disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in giudizi analoghi. Nel merito eccepisce l’inapplicabilità della disciplina consumeristica, la carenza di legittimazione passiva per i costi di intermediazione e la non riconoscibilità delle spese difensive.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge l’istanza di sospensione. La normativa speciale che regola il procedimento arbitrale non la prevede e, sul piano processuale, i casi di sospensione sono tassativi e indicati nell’art. 295 cpc. Le relative previsioni sono derogatorie rispetto alla regola secondo cui il processo deve tendere alla decisione entro tempi ragionevoli, in coerenza con l’art. 111 della Costituzione. Manca inoltre prova documentale della dedotta questione pregiudiziale, non essendo stata fornita alcuna documentazione a sostegno, con conseguente applicazione dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c..
Quanto alla legittimazione passiva, il Collegio osserva che dal conteggio estintivo, non contestato nei contenuti fattuali e utilizzabile ai sensi dell’art. 115 cpc, risulta che le commissioni di intermediazione non sono state detratte dalla somma versata all’intermediario in conseguenza dell’estinzione. Richiamando la decisione del Collegio di coordinamento n. 6816/2018, si precisa che l’indebito sorge al momento dell’estinzione, quando il finanziato corrisponde l’intero importo del conteggio, e che obbligato alla restituzione è il soggetto che riceve il pagamento.
Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 11-octies del d.l. n. 73/2021 aveva introdotto una dicotomia tra contratti anteriori e successivi, escludendo i costi istantanei per i primi. La Corte Costituzionale n. 263 del 2022 ha dichiarato l’illegittimità parziale della norma, con ripristino del regime anteriore. Il Collegio aderisce ai criteri della decisione n. 26525/2019, confermati anche dal successivo intervento del d.l. n. 104/2023, che esclude dalla riduzione le sole imposte. La sentenza Unicredit Bank Austria (C-555/21) non è dirimente, riguardando i finanziamenti immobiliari residenziali, situazione non omogenea. L’art. 6-bis del d.P.R. n. 180/1950 richiama espressamente la disciplina bancaria e creditizia, compreso l’art. 125-sexies del TUB.
Accertata la natura istantanea degli oneri istruttori e dei costi di intermediazione, il Collegio accoglie il ricorso e riconosce € 281,00, oltre interessi dal reclamo al saldo, escludendo le spese difensive in linea con la decisione del Collegio di coordinamento n. 4580 del 2025, per la serialità del contenzioso e l’assenza di condotte ostruzionistiche.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 295 c.p.c. – Sospensione necessaria
- Art. 125-sexies TUB – Rimborso anticipato