Verifiche antiriciclaggio e richiesta documenti non violano buona fede (ABF Collegio di Bologna n. 4266 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’intermediario che avvia verifiche sull’operatività del conto per finalità di monitoraggio antiriciclaggio, chiede documentazione sull’origine dei fondi e indica il termine e le conseguenze della mancata produzione, non viola il canone di buona fede nell’esecuzione del contratto se risponde alle richieste di chiarimento del cliente con tempi e contenuti congrui. La richiesta di documenti non è sproporzionata quando consente più alternative probatorie e precisa che è sufficiente un documento attestante la percezione della pensione. Il riscontro al reclamo intervenuto entro il termine di 60 giorni delle Disposizioni ABF, ancorché tardivo, non arreca pregiudizio giuridicamente rilevante. Il danno non patrimoniale è risarcibile solo se l’interesse leso ha rilevanza costituzionale, la lesione supera la soglia di minima tollerabilità e il pregiudizio non si esaurisce in meri disagi, con onere di prova a carico del ricorrente.
Il Fatto
La ricorrente è titolare di un conto corrente acceso presso l’intermediario convenuto. Il 14.10.2025 la banca le comunica l’avvio di verifiche sull’operatività del conto, rilevando l’accredito di n. 30 bonifici per complessivi € 464.332,72 nel periodo tra il 10.02.2024 e il 09.08.2025, e le chiede documentazione giustificativa dell’origine dei fondi, prospettando il recesso dal contratto in caso di mancata produzione.
La ricorrente chiarisce che si tratta di giroconti tra conti a lei intestati presso altri istituti, contesta il numero e l’importo dei bonifici e chiede l’elenco analitico delle operazioni e il criterio di calcolo. Dopo un primo riscontro interlocutorio e un reclamo del 16.10.2025, il 02.12.2025 la banca conferma la validità della documentazione e la piena operatività del conto. La ricorrente domanda l’accertamento delle violazioni di trasparenza, correttezza e buona fede, oltre a un ristoro equitativo di € 200,00, elevato a € 250,00 nelle repliche.
La motivazione del Collegio
Il Collegio prende atto che le parti concordano sulla positiva chiusura delle verifiche. La procedura è stata gestita con un messaggio del servizio clienti che indicava periodo, importo e provenienza delle operazioni, la richiesta documentale e il termine di 30 giorni, con espressa menzione del fondamento normativo della richiesta. La ricorrente contesta la sproporzione della documentazione richiesta, ma il Collegio rileva che la banca ha indicato più documenti alternativi tra loro, tutti idonei a dimostrare l’origine dei fondi, precisando che sarebbe stato sufficiente un documento attestante la percezione della pensione.
Quanto alla lamentata violazione della trasparenza, il Collegio ricostruisce il carteggio: la ricorrente ha chiesto l’indicazione analitica delle operazioni già il 14.10.2025; il 15.10.2025 la banca ha richiamato i dati dei bonifici indicati nella prima comunicazione; lo stesso giorno ha rappresentato l’inoltro al dipartimento competente; il 16.10.2025 ha fornito chiarimenti in punto di documentazione reddituale; il riscontro al reclamo ha richiamato quanto già comunicato. Su questa base la condotta non è censurabile ai sensi del canone di buona fede, avuto riguardo ai tempi e al contenuto delle comunicazioni.
La doglianza sul ritardo nel riscontro al reclamo è dichiarata priva di fondamento: il riscontro del 12.12.2025 a fronte del reclamo del 16.10.2025 rispetta il termine di 60 giorni delle Disposizioni ABF, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, e la risposta intervenuta poco prima della scadenza non ha arrecato pregiudizio giuridicamente rilevante.
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale è rigettata su duplice rilievo: la legittimità della condotta dell’intermediario ne fa venir meno il fondamento, e in ogni caso mancano i requisiti richiesti dall’orientamento dei Collegi, richiamato nel testo con i precedenti Collegio di Bologna n. 1125/2025 e Collegio di Milano n. 8432/2025. Il pregiudizio lamentato consiste in meri disagi e incertezze, sotto la soglia di minima tollerabilità, e non è fornita prova dell’esistenza e dell’entità del danno. Il ricorso non è pertanto accolto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.