Ritardi nei pagamenti dei comuni veneti e obblighi di trasparenza (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 6 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rilevazione di ritardi nei pagamenti da parte di un ente locale, anche in termini di tempi medi ponderati, costituisce presupposto per l’attivazione dei poteri di controllo della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, legge n. 266/2005. L’art. 33, d.lgs. n. 33/2013 impone alle pubbliche amministrazioni la pubblicazione, con cadenza annuale e trimestrale, dell’indicatore di tempestività dei pagamenti. L’art. 41, d.l. n. 66/2014 richiede che la relazione sulla gestione del rendiconto rechi apposito prospetto, sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile finanziario, attestante l’importo dei pagamenti effettuati oltre i termini di cui al d.lgs. n. 231/2002, con l’indicazione delle relative misure correttive. Il Fondo di garanzia debiti commerciali, di cui all’art. 1, commi 859 e seguenti, legge n. 145/2018, opera come misura di salvaguardia degli equilibri di bilancio in caso di ritardi.
Il Fatto
Nell’ambito dell’indagine sulla tempestività dei pagamenti dei comuni veneti, la Sezione regionale di controllo per il Veneto ha esaminato i dati pubblicati sulla piattaforma del Ministero dell’economia e delle finanze, rilevando ritardi nei pagamenti del Comune di Crespino (RO), per il primo semestre 2025, pari a 43,43 giorni di tempi medi ponderati.
Con nota istruttoria, l’ente è stato invitato a fornire chiarimenti sugli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 33 del d.lgs. n. 33/2013, sull’adempimento delle prescrizioni di cui all’art. 41 del d.l. n. 66/2014 e sulle misure adottate per garantire la tempestività dei pagamenti. L’ente ha dato riscontro, rappresentando la situazione e le criticità organizzative riscontrate.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro normativo europeo e nazionale in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, dall’originaria direttiva 2000/35/CE fino alle più recenti modifiche introdotte dal d.lgs. n. 192/2012, che ha novellato l’art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 in materia di decorrenza degli interessi moratori. Viene richiamato l’obbligo, introdotto dall’art. 8, comma 1, lett. c), d.l. n. 66/2014, di pubblicazione dell’indicatore di tempestività dei pagamenti con cadenza annuale e trimestrale, nonché le previsioni di cui all’art. 41 del medesimo decreto, che impongono l’allegazione al rendiconto di un prospetto sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile finanziario.
Quanto all’adempimento degli obblighi di pubblicazione, l’ente ha riferito di aver assicurato la continuità delle pubblicazioni fino al 2024, ma con dati annuali, e di aver provveduto tardivamente per il 2025, in data 02.12.2025. La Sezione prende atto, non senza sottolineare la necessità di rispettare le cadenze trimestrali previste dal d.lgs. n. 33/2013.
In merito all’art. 41 del d.l. n. 66/2014, l’ente ha confermato che il prospetto attestante l’importo dei pagamenti effettuati oltre i termini e l’indicatore annuale di tempestività non era stato allegato alla relazione sulla gestione dell’ultimo rendiconto approvato, omissione poi sanata solo in data 01.12.2025, con la sottoscrizione da parte del legale rappresentante e del responsabile del servizio finanziario. La Sezione, pur prendendone atto, raccomanda la puntuale sottoscrizione del prospetto e la sua allegazione al rendiconto, evidenziando il carattere di adempimento parziale.
Infine, in relazione alle misure organizzative, la Sezione raccomanda interventi sia sul personale sia sulle procedure amministrative, finalizzati a garantire un rapido rientro dei tempi di pagamento nei termini di legge, considerata anche la rilevanza della riforma abilitante 1.11 del PNRR in materia di riduzione dei tempi di pagamento e il meccanismo sanzionatorio del Fondo di garanzia debiti commerciali.
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Nota della Redazione
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