La S.C.Ag. incompleta non perfeziona l’agibilità e legittima il potere inibitorio tardivo (TAR Lazio n. 6312 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La segnalazione certificata di agibilità deve essere corredata dalla prova dell’avvenuta realizzazione e del collaudo delle opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio; in mancanza, la segnalazione non si perfeziona e non produce gli effetti propri dell’agibilità. L’esercizio del potere inibitorio e di autotutela previsto dall’art. 19 della legge n. 241/1990 può esplicarsi anche oltre i termini ordinari quando la produzione documentale sia incompleta per causa riconducibile al segnalante. L’attivazione del contraddittorio procedimentale è superflua a fronte del dato certo e oggettivo della mancata presentazione della documentazione richiesta ex lege a corredo della segnalazione.

Il Fatto

Una cooperativa edilizia, concessionaria del diritto di superficie su aree comprese in un Piano di Zona per l’edilizia economica e popolare, presentava nel 2018 una segnalazione certificata di agibilità (S.C.Ag.) per due edifici. A distanza di circa sei anni, l’amministrazione comunale dichiarava l’improcedibilità della segnalazione, rilevando la mancanza del nulla osta relativo alle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo e di altra documentazione richiesta dalla legge e dalla convenzione urbanistica.

La cooperativa impugnava il provvedimento, deducendo la violazione dei termini e dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990, nonché il difetto di motivazione e di istruttoria, lamentando l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. L’amministrazione resisteva, eccependo che la segnalazione non si era mai perfezionata per l’assenza del collaudo delle opere di urbanizzazione primaria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente respinto l’istanza di rinvio, richiamando la natura eccezionale delle circostanze che, ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., consentono il differimento della trattazione, e l’obbligo delle parti di cooperare per la ragionevole durata del processo.

Nel merito, il TAR ha accertato che alla data di presentazione della S.C.Ag. le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento non erano state ancora realizzate e collaudate. Il deposito degli atti di collaudo era intervenuto solo nel gennaio 2026, a distanza di quasi otto anni, in violazione dell’art. 24, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 e della clausola di cui all’art. 14 della convenzione stipulata con il Comune, che subordinava l’agibilità alla presentazione del certificato di collaudo delle opere a scomputo.

La circostanza è emersa anche dalle stesse produzioni della ricorrente, che ha allegato una documentazione incompleta: il solo nulla osta tecnico per l’allaccio fognario, senza il certificato di attestazione dell’imbocco in fogna, e senza le dichiarazioni di conformità o i certificati di collaudo degli impianti specificamente indicati dall’amministrazione. Il Collegio ha quindi ritenuto irrilevante la dedotta mancata realizzazione di altre opere da parte dell’amministrazione, rilevando che il presupposto decisivo era il mancato collaudo delle opere a carico della cooperativa.

Quanto ai termini, il TAR ha richiamato il proprio precedente (T.A.R. Lazio, Sez. II, n. 7279 del 2025), in base al quale l’agibilità può essere negata quando manchi la prova della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria; la produzione documentale incompleta per causa riconducibile al segnalante legittima l’esercizio del potere inibitorio e di autotutela anche oltre i termini di cui all’art. 19 della legge n. 241/1990, trattandosi di dichiarazione non perfezionatasi e di attività difforme da quella segnalata. Il contraddittorio procedimentale è stato ritenuto superfluo, in quanto la carenza documentale era certa e oggettiva.

Il ricorso è stato respinto, con conseguente reiezione anche della domanda risarcitoria, e la cooperativa è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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