Recupero di edificio diruto e trasposizione su altro sedime: discrezionalità del Comune (TAR Lombardia n. 3538 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La previsione di uno strumento urbanistico che ammette il recupero di un edificio diruto mediante trasposizione su altro sedime per motivi di pubblica utilità non attribuisce al privato un diritto alla ricostruzione fuori dall’area di preesistenza, né rende vincolata l’attività dell’amministrazione. L’eventuale provvedimento favorevole discende da un bilanciamento degli interessi coinvolti, sindacabile dal giudice amministrativo solo se arbitrario o irragionevole. Il vantaggio derivante dallo spostamento va confrontato con gli altri interessi concorrenti, compresi quelli urbanistici e ambientali, e l’intervento deve comunque risultare conforme alle previsioni edilizie e urbanistiche vigenti. La disparità di trattamento è configurabile solo in presenza di assoluta identità delle situazioni di fatto, la cui prova rigorosa incombe sull’interessato.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato istanza al Comune per traslare un fabbricato in rovina su un’altra area di sua proprietà, mantenendone invariate caratteristiche e volumetria. Dopo l’inerzia dell’amministrazione e un’istanza di accesso agli atti, il Comune ha respinto la domanda con deliberazione della Giunta, ritenendo non sufficienti le ragioni di pubblica utilità addotte.

La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lombardia, chiedendone l’annullamento. Il Collegio ha respinto l’istanza cautelare e, all’udienza di merito, ha trattenuto la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina l’art. 32 del PGT comunale, che ammette il recupero di edifici crollati ricostruendoli secondo le superfici catastali, con l’attività che «deve avvenire nell’area di preesistenza dell’edificio, salvo motivi di pubblica utilità». Secondo il Tribunale, la norma non rende affatto vincolata l’attività dell’amministrazione: il provvedimento favorevole presuppone un accurato bilanciamento dei vari interessi, sindacabile solo se arbitrario o irragionevole.

Nel caso concreto, il vantaggio della trasposizione — l’ampliamento della strada agro-silvo-pastorale per creare una piazzola di scambio — risulta recessivo rispetto agli interessi concorrenti. Il tratto stradale ha già larghezza uniforme, è privo di ostacoli e presenta slarghi analoghi nelle vicinanze. L’immobile costituisce un mero reliquato edilizio e non può essere ricostruito in sede perché ricade in zona geologica 4a, ad elevata pericolosità, dove di norma è vietata la realizzazione di nuovi edifici.

Il Tribunale esclude la violazione del diritto di proprietà: non sussiste alcun diritto alla ricostruzione nel luogo dei ruderi. Né è accoglibile la domanda di trasposizione, poiché l’area prescelta dista circa 200 metri ed è oggetto di diversa classificazione geologica e urbanistica, con conseguenti implicazioni ambientali.

Quanto alla dedotta contraddittorietà, il Collegio rileva che essa non può desumersi dal raffronto con mere bozze di determinazione, non approvate per la necessità di approfondimenti istruttori. Il parere legale rilevante, oltre a non essere vincolante, non si pone in contrasto con la determinazione finale. Infine, la disparità di trattamento è esclusa: le autorizzazioni richiamate riguardano situazioni non sovrapponibili, con spostamenti minimi finalizzati all’eliminazione di strettoie. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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