Accertamento di conformità, silenzio-rigetto e doppia conformità urbanistica (Cons. Stato n. 180 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 costituisce silenzio-rigetto, qualificato dall’ordinamento come atto tacito di reiezione. Esso è impugnabile per il suo intrinseco contenuto reiettivo, ma non per difetto di motivazione o per vizi istruttori e procedimentali, non essendo configurabile alcun obbligo di provvedere con atto espresso. Il rilascio del titolo in sanatoria presuppone l’accertamento della doppia conformità dell’opera alla disciplina urbanistica ed edilizia, tanto al momento della realizzazione dell’abuso quanto a quello della domanda. Il permesso di costruire in deroga ex art. 14 del d.P.R. n. 380/2001 opera esclusivamente per opere da realizzare e non per sanare abusi già consumati.
Il Fatto
La società appellante aveva acquistato nell’ambito di una procedura fallimentare alcuni lotti del complesso sportivo “Sporting Poseidon“, tra cui i campi da tennis e le relative pertinenze. Su tali beni erano state presentate nel tempo plurime domande di condono edilizio, tutte riscontrate negativamente dal Comune.
Respinta un’istanza di condono differito ex art. 40, comma 6, della legge n. 47/1985, il Comune aveva ingiunto la demolizione delle opere abusive. La società aveva quindi presentato istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, sulla quale si era formato il silenzio-rigetto. Il TAR Campania aveva accolto il ricorso avverso l’ordine di demolizione e respinto quello relativo al silenzio-diniego. Da qui l’appello della società, limitato a quest’ultimo capo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esclude anzitutto la necessità di un rinvio dell’udienza in attesa della definizione dei giudizi di primo grado sui nuovi provvedimenti comunali. Gli atti impugnati in questa sede sono antecedenti e la causa di appello è pregiudiziale rispetto a quelli pendenti; il differimento ex art. 73, comma 1-bis, c.p.a. è riservato ai soli casi eccezionali.
Nel merito, il Consiglio di Stato condivide l’indirizzo del primo giudice: il silenzio sull’istanza ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 non richiede motivazione ed è impugnabile solo per il suo contenuto reiettivo, non per vizi procedimentali. L’amministrazione non ha alcun obbligo di pronunciarsi con provvedimento espresso.
Quanto alla conformità urbanistica, la Corte richiama la nozione consolidata di doppia conformità, ribadita da Cons. St., sez. VII, n. 10908 del 2022. Poiché gli abusi risalgono al 1985, il parametro è il solo PRG del 1975, che destinava l’area a uso agricolo: ciò esclude in radice la conformità delle opere, realizzate per scopi diversi.
Di conseguenza, le censure sui profili paesaggistici sono assorbite: la mancanza della conformità urbanistica rende irrilevante l’eventuale conformità paesaggistica. È disattesa anche la tesi dell’applicabilità del permesso di costruire in deroga, istituto previsto solo per opere ancora da realizzare e non per sanare abusi già consumati.
Irrilevante, infine, la nota sindacale del 1991, riferita a un cespite diverso, e l’argomento della difficoltà tecnica della demolizione, profilo attinente alla fase esecutiva. L’appello è respinto, con condanna alle spese e compensazione tra il Fallimento e il Comune.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.