Esenzione vaccinale del medico di medicina generale e sospensione dal servizio (TAR Sicilia n. 2840 del 08.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, la deroga per accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate può essere attestata dal medico curante di medicina generale oltre che dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute. La certificazione di esenzione rilasciata dal medico di medicina generale non aderente alla campagna vaccinale non può essere considerata invalida sol perché il sanitario non risulti vaccinatore, quando la stessa amministrazione abbia riconosciuto piena efficacia a una certificazione digitale proveniente dal medesimo medico. L’adozione e la conferma del provvedimento di sospensione dal servizio in presenza di tale esenzione integra violazione dei principi di ragionevolezza, logicità e non contraddittorietà dell’azione amministrativa, con conseguente annullamento e condanna al rimborso delle somme trattenute e al riconoscimento dell’anzianità di servizio.
Il Fatto
La ricorrente, in servizio presso un Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ha impugnato il provvedimento con cui è stata sospesa dal servizio per inosservanza dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, oltre alla successiva conferma e all’atto di recupero delle somme corrisposte nel periodo di sospensione. Ha chiesto l’annullamento degli atti e la condanna dell’amministrazione al rimborso delle somme trattenute, al riconoscimento dell’anzianità di servizio e di quattro giorni di ferie.
In punto di fatto la ricorrente ha dedotto di aver prodotto, dopo l’invito dell’amministrazione, una certificazione di esenzione cartacea rilasciata dal proprio medico di medicina generale, e di aver poi trasmesso la certificazione in formato digitale. Il Comando ha mantenuto la sospensione e disposto il recupero delle somme, ritenendo non comprovata la qualifica di medico vaccinatore del sanitario certificatore. Di qui il ricorso, affidato alla errata interpretazione delle circolari ministeriali e alla violazione della disciplina sulle deroghe all’obbligo vaccinale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, che impone l’obbligo vaccinale e ammette deroghe in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute.
Su questa base il Tribunale ritiene che la fattispecie rientri proprio nella deroga, avendo la ricorrente prodotto una certificazione di esenzione per motivi di salute che deve considerarsi valida anche per il periodo contestato. Il dato decisivo è di ordine fattuale prima ancora che giuridico: la stessa amministrazione ha riconosciuto piena validità alla certificazione digitale rilasciata dal medesimo medico di medicina generale che aveva redatto quella cartacea, comprovando così l’idoneità del sanitario al rilascio.
Il Collegio valorizza inoltre il parere reso dal Ministero dell’Interno sullo specifico quesito, dal quale emerge che le criticità rappresentate dall’ufficio — ossia l’incertezza sulla adesione del medico alla campagna vaccinale — dovevano intendersi superate dal DPCM del 4.2.2022, ben potendo la dipendente essere nuovamente invitata a produrre una certificazione digitale verificabile tramite l’apposita applicazione.
L’accoglimento del ricorso consegue all’applicazione dei valori di ragionevolezza, logicità e non contraddittorietà dell’azione amministrativa: annullati il provvedimento di sospensione e la sua conferma, l’amministrazione è condannata a rimborsare le somme trattenute, a riconoscere l’anzianità di servizio per il periodo di indebita sospensione e i quattro giorni di ferie. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità delle questioni.
Nota della Redazione
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