Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sul recupero degli incentivi energetici (TAR Lazio n. 1252 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie in materia di energia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o), cod. proc. amm., anche la pretesa restitutoria degli incentivi indebitamente erogati, quando essa consegua all’esercizio di un potere autoritativo di decadenza e non alla mera esecuzione di un rapporto contrattuale. Il ricorso per decreto ingiuntivo è ammesso, ai sensi dell’art. 118 cod. proc. amm., nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva aventi ad oggetto diritti patrimoniali, dovendosi guardare alla natura pubblicistica del credito e non alla forma monitoria dell’azione. La sospensione cautelare degli effetti del provvedimento presupposto integra una causa di sospensione della prescrizione, ulteriore rispetto agli artt. 2941-2942 cod. civ. e dipendente dall’art. 55 cod. proc. amm.; il giudizio impugnatorio instaurato dal debitore interrompe la prescrizione ai sensi dell’art. 2943 cod. civ., che resta quiescente fino al passaggio in giudicato della sentenza.
Il Fatto
Una società titolare di un impianto fotovoltaico è stata dichiarata decaduta dalle tariffe incentivanti del Secondo Conto Energia. Il ricorso proposto avverso il provvedimento di decadenza è stato rigettato in primo grado e in appello. Il GSE ha poi richiesto la restituzione degli incentivi indebitamente percepiti, quantificati in oltre 573.000 euro, e ha ottenuto dal TAR Lazio un decreto ingiuntivo.
La società ha proposto opposizione deducendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l’intervenuta prescrizione del credito restitutorio e, in via riconvenzionale, l’accertamento del diritto all’accesso ai successivi Conti Energia, con condanna dell’Amministrazione al pagamento dei relativi incentivi o al risarcimento per perdita di chance, oltre alla compensazione con l’importo ingiunto.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo il Collegio afferma la sussistenza della giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, lett. o), cod. proc. amm., che comprende le controversie attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia. Il richiamo a un precedente passaggio sulla spettanza al giudice ordinario dei diritti di credito non è pertinente, perché in quel caso mancava ogni rilievo di procedure o provvedimenti pubblicistici. Qui il credito del GSE deriva dall’esercizio del potere di decadenza e dal connesso recupero di incentivi indebitamente riconosciuti: la natura del rapporto resta pubblicistica e la forma monitoria non la altera.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui il decreto ingiuntivo del GSE si fonda sull’effetto restitutorio di un provvedimento adottato in esito al procedimento di verifica, e l’azione, pur patrimoniale, non è riconducibile a un rapporto privatistico, poiché il titolo della pretesa non è la convenzione ma l’accertata insussistenza dei presupposti dell’erogazione, con venir meno ex tunc del diritto alla percezione.
Sul secondo motivo il Collegio osserva che l’efficacia del provvedimento di decadenza è stata sospesa in sede cautelare (dal 30 settembre 2011 all’11 aprile 2013 in primo grado; dal 17 ottobre 2013 al 16 gennaio 2017 in appello). Tale sospensione ha inibito al GSE di farne conseguire gli effetti restitutori e integra una causa di sospensione della prescrizione autonoma e ulteriore rispetto agli artt. 2941-2942 cod. civ., dipendente dall’art. 55 cod. proc. amm.
In aggiunta, opera l’interruzione della prescrizione. Il giudizio impugnatorio instaurato dal debitore ha posto sub iudice l’an del credito restitutorio, e l’art. 2943 cod. civ. ricollega l’interruzione alla sola notificazione dell’atto introduttivo, senza indicare il soggetto che lo inizia. Il nuovo periodo decorre dal 16 gennaio 2017, per cui la richiesta del 10 luglio 2024 ha tempestivamente interrotto la prescrizione. Diversamente opinando, l’Amministrazione sarebbe onerata di coltivare l’azione recuperatoria a fronte del possibile annullamento del provvedimento presupposto.
La domanda riconvenzionale è dichiarata inammissibile per due concorrenti ragioni: manca la dipendenza dal titolo già dedotto in fase monitoria, come richiede l’art. 42, comma 5, cod. proc. amm., e la pretesa contrasta con il giudicato formatosi sulle statuizioni non meramente procedurali delle precedenti sentenze. Ne discende il rigetto delle domande istruttorie di consulenza tecnica e verificazione, nonché dell’istanza di compensazione, per difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del contro-credito. L’opposizione è respinta, con condanna della società alle spese.
Nota della Redazione
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