Giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario (TAR Puglia n. 1002 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a., per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Tale giudizio è limitato alla stretta esecuzione del giudicato ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda correlata al giudicato stesso. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la pubblica amministrazione cui l’ordine è rivolto. L’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996.
Il Fatto
Una docente, assunta con contratti a tempo determinato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale di Taranto, con sentenza passata in giudicato, il riconoscimento del diritto alla Carta Elettronica del Docente, con condanna dell’amministrazione ad accreditare sulla carta l’importo di euro 500,00 per la formazione professionale. Nonostante la notifica della sentenza, il Ministero non aveva provveduto all’esecuzione.
La docente ha pertanto proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a., deducendo la violazione degli artt. 112 e ss. c.p.a. e chiedendo l’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la regolarità in rito del ricorso, rilevando l’osservanza del dimezzamento dei termini per il deposito ex art. 87, terzo comma, c.p.a. e del disposto dell’art. 114, secondo comma, c.p.a., avendo la ricorrente dedotto il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Taranto. Il Collegio ha ritenuto provata ex art. 64, comma 2, c.p.a. la circostanza del giudicato, non essendo stata specificamente contestata dall’amministrazione resistente.
Quanto al termine dilatorio di cui all’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, il giudice ha accertato che la sentenza era stata notificata all’amministrazione in data 27 gennaio 2025, sicché il termine di centoventi giorni risultava decorso infruttuosamente. Il TAR ha inoltre rilevato che l’amministrazione non aveva specificamente contestato l’inadempimento all’obbligo derivante dalla statuizione giudiziale.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di dare completa esecuzione al giudicato, per la sorte capitale oltre rivalutazione e interessi, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza, facendo salvi eventuali pagamenti già effettuati.
Per l’ipotesi di perdurante inerzia, il TAR ha nominato fin d’ora un Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) del MIM, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni, precisando che non sarà liquidato alcun compenso trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico dell’amministrazione debitrice.
Il Ministero è stato infine condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 750,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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