Recupero dei titoli PAC ceduti e onere di allegazione sulla partecipazione procedimentale (TAR Puglia n. 145 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di titoli PAC assegnati dalla Riserva Nazionale, l’art. 81 del Reg. CE n. 1122/2009 dispone che i diritti indebitamente assegnati si considerano non assegnati fin dall’inizio, con la conseguenza che l’indebita assegnazione travolge i successivi atti di disposizione e l’organismo pagatore può legittimamente recuperare le somme erogate anche dal cessionario. La previsione dell’art. 80, par. 3, del medesimo Regolamento — che esclude la restituzione in caso di errore dell’autorità non rilevabile dall’agricoltore — opera su un piano distinto e non è invocabile, neppure in via analogica, quando il titolo sia stato conseguito mediante falsa rappresentazione dei fatti. Il recupero dei contributi erogati in assenza dei presupposti costituisce esercizio di un potere vincolato, correlato a presupposti oggettivi, per il quale non rilevano il tempo decorso né lo stato soggettivo del beneficiario. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullabilità dell’atto quando il privato non alleghi quale apporto conoscitivo avrebbe introdotto, non potendo l’amministrazione essere onerata di una prova diabolica ex art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.

Il Fatto

Il ricorrente ha acquistato da una propria dante causa, dopo brevissimo tempo dall’assegnazione, titoli PAC ottenuti gratuitamente dalla Riserva Nazionale in qualità di asserito Nuovo Agricoltore. A seguito di controlli della Guardia di Finanza, AG.E.A. ha accertato che i presupposti per il riconoscimento erano stati creati artificiosamente e ha adottato un provvedimento di annullamento d’ufficio dei titoli, con contestuale richiesta di restituzione degli importi degli aiuti percepiti per gli anni 2014-2017.

Il cessionario ha impugnato l’atto davanti al TAR Puglia, deducendo la violazione degli artt. 5, 7, 8 e 9 della legge n. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio, il difetto di motivazione e l’erronea applicazione degli artt. 80 e 81 del Reg. CE n. 1122/2009, rivendicando la propria buona fede di acquirente ignaro dell’originaria illegittimità. La domanda cautelare era stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso nel merito. Sul primo motivo, il Tribunale rileva che il provvedimento di recupero è espressione di un potere vincolato e che, per tale ipotesi, la mancata comunicazione di avvio è irrilevante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. II, n. 6468 del 2022; Sez. II, n. 6687 del 2020), la sentenza chiarisce che le norme sulla partecipazione non vanno lette in senso formalistico e che incombe sul privato l’onere di allegare gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto, per evitare che l’amministrazione sia gravata di una prova diabolica.

Sul difetto di motivazione, il Collegio osserva che la lettura congiunta delle premesse del provvedimento e del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza rende evidente la ragione dell’annullamento: i presupposti del riconoscimento erano stati creati artificiosamente dalla dante causa, che aveva dichiarato falsamente la qualità di nuovo agricoltore pur essendo dipendente come inserviente nello stesso periodo.

Il nucleo argomentativo riguarda il rapporto tra gli artt. 80 e 81 del Reg. CE n. 1122/2009. Il Collegio ritiene applicabile l’art. 81, secondo cui i diritti indebitamente assegnati si considerano non assegnati fin dall’inizio: l’indebita assegnazione travolge gli atti di disposizione e consente il recupero dal cessionario. Una diversa lettura consentirebbe, con la mera cessione a terzi, di sottrarsi all’obbligo di restituzione e di lucrare un ingiustificato arricchimento. L’art. 80, par. 3, che esclude la restituzione per errore non rilevabile, riguarda un’ipotesi radicalmente diversa, di errore nella liquidazione, e non la falsa rappresentazione dei fatti.

Quanto alla buona fede, il Tribunale ribadisce che il recupero dei contributi erogati senza presupposti non richiede un interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità e che, in virtù del principio di autoresponsabilità, il percettore deve diligentemente rispettare le disposizioni che disciplinano i finanziamenti (TAR Lazio, Sez. V, n. 15837 del 2022). Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *