Accesso agli atti tributari e ordine all’Agenzia delle Entrate di esibizione (TAR Puglia n. 136 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso agli atti detenuti dall’Amministrazione finanziaria può ritenersi sufficientemente determinata anche per relationem, attraverso il richiamo al debito tributario e agli atti che lo cristallizzano. Il requisito della strumentalità dell’accesso va inteso in senso ampio, quale mezzo utile per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante. L’interesse ostensivo origina ex se dalla prospettata sussistenza di un debito risultante da un’intimazione di pagamento ricevuta dal contribuente. Il giudice amministrativo ordina all’Agenzia delle Entrate l’esibizione dei documenti richiesti entro un termine assegnato.

Il Fatto

Il ricorrente riceve in data 11 marzo 2023 la notificazione di un’intimazione di pagamento emessa dall’Agente della riscossione per debiti di Registro IVA e sanzioni relativi all’anno 2001, in forza di una cartella di pagamento asseritamente notificata nel 2006 ma mai ricevuta. In data 5 maggio 2023 presenta all’Agenzia delle Entrate un’istanza di accesso avente ad oggetto copia dell’intimazione, degli atti interruttivi della prescrizione, delle cartelle e degli originali degli avvisi di accertamento con le relative notifiche.

Non ricevendo alcun riscontro, impugna il diniego formatosi per silentium e chiede la condanna dell’Amministrazione all’esibizione dei documenti. L’Agenzia resistente eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la documentazione andrebbe riferita all’Agente della riscossione, e nel merito deduce l’aspecificità e il difetto di strumentalità della richiesta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione preliminare. L’istanza ostensiva attiene in parte ad atti dell’Agente della riscossione e in parte ad atti adottati direttamente dall’ente creditore, quali le intimazioni di pagamento e gli avvisi di accertamento. Il difetto di legittimazione passiva risulta inoltre superato in radice perché il procuratore del ricorrente, nella pregressa udienza camerale, ha insistito per l’accoglimento nei soli confronti dei documenti detenuti dall’Agenzia delle Entrate, rinunciando all’ostensione del resto.

Sul dedotto difetto di specificità, il Tribunale ritiene la documentazione sufficientemente individuata, ancorché per relationem, attraverso il richiamo al prospettato debito IVA dell’anno 2001 e alla successiva cartella. Il Collegio valorizza il principio di buona fede e collaborazione che deve ispirare il rapporto tra Amministrazione e privato.

Quanto alla strumentalità, il TAR ne accoglie una nozione ampia, quale mezzo utile per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 116/2012. L’interesse del ricorrente origina ex se dalla presunta sussistenza del debito risultante dall’intimazione ricevuta.

Il ricorso è pertanto accolto limitatamente alla copia degli originali degli avvisi di accertamento relativi all’anno 2001 e alle relative notifiche. Il Tribunale ordina all’Agenzia delle Entrate di mettere a disposizione la documentazione entro trenta giorni dalla pubblicazione, con condanna alle spese di lite liquidate in euro 700,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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