Licenziamento collettivo: platea dei licenziandi e onere di specificazione del datore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18215 del 03.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la regola generale dell’art. 5, comma 1, legge n. 223/1991 impone che l’individuazione dei lavoratori da licenziare avvenga riguardo al complesso aziendale nella sua interezza. Il datore che intenda limitare la platea a una singola unità produttiva o settore deve indicare nella comunicazione ex art. 4, comma 3, legge n. 223/1991 sia le ragioni di tale delimitazione, sia le ragioni per cui gli addetti all’unità soppressa non siano comparabili con dipendenti di pari professionalità di altre sedi, per non svolgere mansioni fungibili. L’accordo sindacale concluso all’esito dell’esame congiunto non ha efficacia sanante automatica, occorrendo verificare se le parti abbiano inteso sanare il vizio. La delimitazione illegittima della platea integra violazione dei criteri di scelta e comporta l’applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, legge n. 300/1970.
Il Fatto
Una società, all’esito di una procedura di licenziamento collettivo avviata ai sensi della legge n. 223/1991, ha intimato il licenziamento a una lavoratrice dipendente del sito di Vittuone. La procedura riguardava un progetto di ristrutturazione riferito a più unità produttive, ma la scelta dei licenziandi è stata limitata ai soli addetti di quel sito.
La lavoratrice ha impugnato il licenziamento. Il giudice di primo grado ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento con riconoscimento della tutela reintegratoria; la Corte d’Appello di Milano ha confermato la decisione. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, cui la controricorrente ha resistito.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce innanzitutto il quadro normativo e giurisprudenziale sulla delimitazione della platea. L’art. 5, comma 1, legge n. 223/1991 àncora l’individuazione dei licenziandi al complesso aziendale, ma ammette una limitazione a singoli reparti, settori o sedi territoriali purché il datore specifichi nella comunicazione di avvio le ragioni della restrizione e quelle dell’infungibilità delle mansioni rispetto al resto dell’azienda. È richiamata la pronuncia Cass. n. 1512 del 2024, oltre alle conformi Cass. n. 4678 del 2015, Cass. n. 22178 del 2018 e Cass. n. 12040 del 2021.
Sul piano dell’onere probatorio, il Collegio ribadisce che grava sul datore provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito della scelta e che gli addetti prescelti non svolgessero mansioni fungibili con quelli di altre sedi (Cass. n. 15953 del 2021; Cass. n. 20671 del 2023). Non assumono rilievo il maggior costo del trasferimento né la dislocazione territoriale delle unità produttive (Cass. n. 17177 del 2013; Cass. n. 22040 del 2023).
Sul secondo motivo, la Corte esclude che l’accordo sindacale del 1° luglio 2021 abbia efficacia sanante. L’art. 4, comma 12, legge n. 223/1991 configura la sanatoria come eventuale e richiede di interpretare la volontà negoziale delle parti (Cass. n. 3045 del 2017). Nel caso di specie, l’accordo non dà atto che le ragioni della delimitazione siano state comunicate e consapevolmente verificate dalle organizzazioni sindacali. La carenza, inoltre, non è un mero vizio formale, ma attiene a un presupposto sostanziale della deroga alla regola generale.
Il terzo e il quarto motivo sono dichiarati inammissibili: il primo perché non si confronta con la ratio decidendi, avendo la Corte territoriale ritenuto provata dalla lavoratrice la fungibilità delle mansioni; il secondo perché il travisamento della prova non è deducibile nei termini prospettati, secondo Cass. SS.UU. n. 5792 del 2024.
Infine, sul quinto motivo, la Corte distingue tra violazione delle procedure, che comporta la tutela meramente indennitaria, e violazione dei criteri di scelta, cui consegue la reintegrazione. La delimitazione illegittima della platea integra quest’ultima ipotesi (Cass. n. 18847 del 2016; Cass. n. 20502 del 2018). Il ricorso è respinto con condanna alle spese e con l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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