Riciclaggio consumato anche se il trasferimento dei beni è parziale (Cass. pen. Sez. VII n. 32483 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di riciclaggio, quale reato a forma libera, non richiede, ai fini della sua consumazione, che l’intera operazione di trasferimento o di occultamento dei beni sia portata a compimento. È sufficiente che una parte della condotta idonea ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa si sia già concretamente realizzata. La condotta può atteggiarsi a reato anche eventualmente permanente, ove eseguita con modalità frammentarie e progressive, senza che ciò ne escluda la configurabilità nella forma consumata. È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 22/09/2025, confermava la qualificazione del fatto già ritenuta dal primo giudice, escludendo la configurabilità del tentativo di riciclaggio. Il ricorrente era stato sorpreso, insieme ad altri soggetti rimasti ignoti, nell’atto di caricare su un furgone pneumatici provenienti da un veicolo di provenienza furtiva, mentre un secondo mezzo con analogo carico si era già allontanato dal luogo.
Avverso tale sentenza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo — ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al combinato disposto degli artt. 56 e 648-bis cod. pen. — l’erronea qualificazione del fatto quale delitto di riciclaggio consumato anziché tentato, per essere stata l’azione interrotta prima del suo completamento.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rilevato che il motivo si risolve nella pedissequa reiterazione, sotto diversa veste giuridica, delle medesime doglianze già dedotte con l’atto di appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale. Quest’ultima, con motivazione congrua e priva di vizi logici, ha accertato che il ricorrente, unitamente ad altri soggetti, era stato sorpreso nell’atto di caricare sul furgone i pneumatici provenienti dal veicolo di provenienza furtiva.
Tale accertamento in fatto, non superato dalle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di esame, dimostra come un trasferimento dei beni, sia pure parziale, si fosse già concretamente realizzato al momento dell’intervento della polizia giudiziaria. Il motivo, nel dedurre la configurabilità del tentativo, sollecita in realtà una diversa e non consentita rivalutazione del compendio probatorio già vagliato dal giudice di merito, senza confrontarsi con l’accertata, effettiva movimentazione di parte dei beni.
La Corte ha quindi affermato il principio secondo cui il delitto di riciclaggio, quale reato a forma libera, non richiede, ai fini della consumazione, che l’intera operazione di trasferimento o occultamento sia portata a compimento, essendo sufficiente che una parte della condotta idonea ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa si sia già concretamente realizzata. La condotta può atteggiarsi a reato anche eventualmente permanente, ove eseguita con modalità frammentarie e progressive, senza che ciò ne escluda la configurabilità nella forma consumata (Sez. 2, n. 6586 del 11/01/2024, Rv. 285909 – 01).
Pertanto, correttamente la Corte territoriale ha escluso la sussistenza della fattispecie tentata, avendo il ricorrente e gli altri soggetti già dato corso, prima dell’intervento degli operanti, al trasferimento materiale di parte dei pneumatici sul furgone. La Corte ha inoltre ribadito che è inammissibile il ricorso fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 – 01). Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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