Detenuto con cellulare senza SIM: il reato resta configurabile (Cass. pen. n. 14879/2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto previsto dall’art. 391-ter, comma 3, cod. pen. l’indebita ricezione, da parte del detenuto, di un telefono cellulare anche se privo di scheda SIM. La locuzione normativa distingue infatti l’“apparecchio telefonico” dagli “altri dispositivi idonei ad effettuare comunicazioni”: l’idoneità alla comunicazione è requisito espresso per la seconda categoria, mentre è connaturata alla natura stessa dell’apparecchio telefonico. La configurabilità del reato non richiede la contestuale presenza di elementi accessori quali SIM, batteria o cavo di alimentazione, né l’immediata capacità dello strumento di collegarsi a una rete. Resta distinta la verifica dell’offensività in concreto, che può escludere la rilevanza penale quando l’apparecchio sia strutturalmente inidoneo alla comunicazione, ad esempio perché guasto o privo di componenti essenziali dell’hardware.
Il Fatto
Un detenuto era stato condannato per avere indebitamente ricevuto, all’interno dell’istituto penitenziario, un telefono cellulare privo di scheda SIM ma accompagnato dal relativo caricabatteria. La Corte d’appello di Milano aveva confermato la responsabilità, osservando che l’apparecchio poteva comunque consentire comunicazioni attraverso altre tecnologie, tra cui il collegamento bluetooth.
Con il ricorso per cassazione la difesa ha contestato l’idoneità concreta dell’apparecchio alle comunicazioni, rilevando l’assenza della SIM e sostenendo che non fosse stata individuata alcuna rete wireless concretamente accessibile all’interno dell’istituto. Secondo la prospettazione difensiva, la mancanza di un canale effettivamente utilizzabile avrebbe impedito di ritenere integrata la fattispecie.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso ricostruendo struttura e ratio dell’art. 391-ter cod. pen.. La norma tutela l’effettività della detenzione carceraria e anticipa la soglia di tutela, punendo non soltanto l’utilizzo ma già la ricezione indebita del dispositivo. Il terzo comma configura infatti come autonome e alternative le condotte del detenuto che riceva oppure utilizzi l’apparecchio, sicché non è necessario dimostrare che esso sia stato effettivamente impiegato per comunicare.
La Corte prende posizione nel contrasto interpretativo relativo alla necessità che anche l’apparecchio telefonico sia immediatamente idoneo alla comunicazione. Secondo il Collegio, il dato letterale distingue due categorie: da un lato l’apparecchio telefonico, dall’altro ogni diverso dispositivo idoneo a comunicare. La specificazione sull’idoneità riguarda quindi gli strumenti diversi dal telefono e serve ad adattare la norma all’evoluzione tecnologica. Non può invece trasformarsi nel requisito della completa e immediata operatività del cellulare al momento del rinvenimento.
La mancanza della SIM è pertanto irrilevante, trattandosi di un elemento accessorio che non elimina la natura e la funzione propria dell’apparecchio telefonico. La Corte osserva inoltre che i telefoni di più recente generazione possono comunicare senza SIM fisica attraverso e-SIM, connessioni Wi-Fi, bluetooth o reti condivise da altri dispositivi. Nel caso concreto l’apparecchio era munito di caricabatteria e tecnologia bluetooth e non risultava strutturalmente inutilizzabile. Viene quindi affermato il principio secondo cui la ricezione indebita di un telefono cellulare privo di SIM integra il reato, restando rimessa al giudice di merito soltanto la distinta verifica dell’eventuale inoffensività concreta dovuta a una radicale inidoneità strutturale dello strumento. Il ricorso viene rigettato con condanna alle spese processuali.
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