Interversione del possesso nel noleggio e decorrenza della querela per appropriazione indebita (Cass. pen. Sez. 2 n. 4428 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appropriazione indebita, nel caso di contratto di noleggio, la scadenza del termine configura un obbligo di restituzione tempestiva del bene che, ove non adempiuto senza giustificazioni e dopo una formale intimazione, integra l’interversione del possesso ai sensi dell’art. 646 cod. pen., anche in assenza di una richiesta di restituzione da parte del noleggiatore. Il termine per proporre querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha chiara conoscenza della definitiva volontà dell’agente di invertire il possesso della res, e quindi non necessariamente dalla scadenza del termine di restituzione, potendo tale conoscenza sopraggiungere con l’ingiustificato rifiuto opposto all’intimazione. Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire da sole fonte di prova della responsabilità, previo controllo di credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca, tanto più rigoroso quando la vittima si sia costituita parte civile.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto l’imputato responsabile di appropriazione indebita per non aver restituito una fotocopiatrice oggetto di un contratto di noleggio, condannandolo alla pena sospesa di mesi sei di reclusione ed euro cinquecento di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della persona offesa. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando cinque motivi di doglianza, tra cui la negata natura penale della vicenda, da inquadrarsi invece come mero inadempimento civilistico, la tardività della querela, la mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto e la censura sul trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto il primo motivo di ricorso, ritenendo la censura aspecifica e reiterativa. In particolare, ha chiarito che la responsabilità non era stata fondata sul comportamento processuale dell’imputato ma sulla comprovata condotta di appropriazione del bene. Quanto alla dedotta natura civilistica della vicenda, il Collegio ha valorizzato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, nel noleggio, la scadenza del termine genera un obbligo di restituzione tempestiva e la sua mancata esecuzione integra l’interversione del possesso ex art. 646 cod. pen., anche senza una richiesta del noleggiatore. Nel caso di specie, la mancata restituzione era avvenuta dopo reiterati solleciti, culminati in una formale intimazione, il che rendeva evidente l’atto di dominio sulla cosa altrui.

La Corte ha poi disatteso il secondo motivo, ribadendo che il termine di decorrenza della querela per il reato di appropriazione indebita non coincide necessariamente con la scadenza del termine di restituzione, ma con il momento di chiara conoscenza della volontà dell’imputato di invertire il possesso. Tale momento è stato individuato nella data dell’ingiustificato rifiuto opposto alla formale raccomandata di restituzione, ossia quando l’interversione non era più opinabile. Il ricorso è stato, pertanto, giudicato privo di specificità anche per l’omessa indicazione della data di presentazione della querela.

In relazione al terzo e al quarto motivo, la Corte ha ribadito l’insindacabilità delle valutazioni di merito in sede di legittimità, ove sorrette da motivazione non illogica. Ha escluso rilievi alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, ritenuta prossima al minimo edittale. Ha, inoltre, evidenziato che, ai fini dell’art. 131-bis cod. pen., è legittimo valutare negativamente l’assenza di condotte risarcitorie o riparatorie successive al fatto, specie per i reati di natura patrimoniale.

Con riferimento al quinto motivo, concernente la richiesta di pena sostitutiva, la S.C., richiamando un proprio recente arresto, ha ribadito che il giudice d’appello non può disporre d’ufficio la sostituzione della pena detentiva breve se non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta nell’atto di gravame, trattandosi di deroga al principio devolutivo. La doglianza è stata quindi ritenuta aspecifica. Il ricorso è stato infine dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, mentre nulla è stato disposto per le spese della parte civile, la cui memoria non aveva apportato alcun contributo alla decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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