Redditometro, principio di cassa solo dal 2009 e onere probatorio del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 26583 del 10.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico dei redditi delle persone fisiche, le modifiche apportate all’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 dall’art. 22, comma 1, d.l. n. 78/2010, convertito in l. n. 122/2010, operano, per espressa norma transitoria, solo in relazione agli accertamenti dei redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore della novella, e dunque dal periodo d’imposta 2009. Per gli anni anteriori resta applicabile il redditometro previgente, con imputazione in quote costanti del maggior reddito nei periodi precedenti. La determinazione sintetica secondo gli indici dei decreti ministeriali del 1992 non pone questioni di retroattività, avendo natura procedimentale e non sanzionatoria, e si applica in rapporto al momento dell’accertamento. Il metodo induttivo dispensa l’Amministrazione finanziaria da ogni ulteriore prova sull’esistenza dei fattori-indice di capacità contributiva e pone sul contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
Il Fatto
La contribuente era destinataria di un questionario sulla disponibilità di beni indice di maggior capacità contributiva, dal quale emergeva, per il 2010, l’acquisto di un immobile eccedente i parametri ministeriali per l’accertamento induttivo. Seguivano due avvisi di accertamento, per gli anni 2007 e 2008, nei quali il maggior reddito sinteticamente accertato era imputato nella misura di un quinto per ciascuno dei cinque anni precedenti, secondo l’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 nel testo previgente al d.l. n. 78/2010.
La contribuente impugnava gli atti impositivi e otteneva ragione dinanzi al giudice di prossimità, che riteneva non più consentita la divisione in quote costanti dopo la novella del 2010, dovendosi applicare il solo principio di cassa e imputare l’intero maggior reddito al 2010. La pronuncia era confermata in appello; l’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con due motivi, restando la contribuente intimata.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Ufficio censura la violazione dell’art. 22 d.l. n. 78/2010, in combinato disposto con l’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, rilevando che il principio di cassa introdotto dalla novella si applica a partire dalle dichiarazioni dal 2009, cosicché era legittimo applicare il redditometro previgente alle dichiarazioni del 2007 e del 2008, ancorché l’accertamento fosse intervenuto in epoca successiva, ma entro il termine decadenziale.
La Corte richiama l’orientamento consolidato e dà continuità a Cass. V n. 15760/2021, secondo cui la norma transitoria ancorata all’art. 22, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 fa decorrere l’applicazione delle modifiche dal periodo d’imposta 2009, corrispondente all’anno per il quale, al momento dell’entrata in vigore della novella, non era ancora scaduto il termine per la dichiarazione dei redditi.
Sul piano della disciplina applicabile ratione temporis, la Corte ribadisce, con richiamo a Cass. VI-5 n. 21041/2014 e Cass. V n. 5566/2019, che la determinazione con metodo sintetico fondata sugli indici dei decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992 non pone problemi di retroattività, avendo natura procedimentale e non sanzionatoria, con applicabilità in rapporto al momento dell’accertamento. Il primo motivo è pertanto fondato.
Con il secondo motivo l’Ufficio contesta la violazione dell’art. 3 d.m. 10 settembre 1992 e della tabella allegata, in combinato disposto con l’art. 38, comma quinto, d.P.R. n. 600/1973, nel testo anteriore alla novella, lamentando che la sentenza impugnata esigeva dall’Ufficio un ulteriore apparato argomentativo a fronte dello scostamento dagli indici ministeriali. Il motivo è parimenti fondato: la Corte, richiamando Cass. n. 16912 del 10/8/2016, Cass. n. 17793 del 19/7/2017, Cass. n. 27811 del 31/10/2018 e Cass. n. 17534 del 28/06/2019, afferma che il metodo del redditometro dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova sull’esistenza dei fattori-indice, mentre il contribuente, posto nella condizione di difendersi, ha l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
Il ricorso è quindi accolto: la sentenza è cassata con rinvio al giudice di merito perché si attenga ai principi di diritto indicati, con regolazione delle spese del giudizio di legittimità demandata alla fase di rinvio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.