Redditometro: prova contraria e insufficienza della disponibilità di ulteriori redditi (Cass. civ. Sez. V n. 7861 del 22.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche condotto con il metodo del cd. redditometro, la disponibilità di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva integra una presunzione legale relativa, che dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova e pone a carico del contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Ai fini della prova contraria non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, essendo necessario fornire, con idonea documentazione, la prova dell’entità di tali redditi e della durata del relativo possesso, quali circostanze sintomatiche della riferibilità ad essi della maggiore capacità contributiva accertata. Il giudice tributario, accertata l’effettività dei fattori-indice, non può privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a un contribuente un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l’anno d’imposta 2007, rideterminando sinteticamente il reddito complessivo ai sensi dell’art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. La rettifica muoveva dal riscontro della disponibilità di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva, segnatamente l’acquisto di un’autovettura di grossa cilindrata e le relative spese di mantenimento. Il reddito dichiarato veniva rettificato in misura superiore.
Dopo un infruttuoso tentativo di accertamento con adesione, il contribuente proponeva ricorso, accolto in primo grado con annullamento dell’avviso. La C.t.r. del Lazio, con sentenza n. 4208/3/2016, rigettava l’appello dell’Ufficio e compensava le spese. L’Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi; il contribuente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il secondo e il terzo motivo, con i quali l’Ufficio deduce, sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., che la C.t.r. avrebbe ritenuto giustificate le spese del contribuente senza verificare l’entità e la durata dei redditi addotti a giustificazione. La censura si risolve, per la Corte, nella sollecitazione a una nuova valutazione di risultanze di fatto, mostrando di voler trasformare il giudizio di legittimità in un non consentito giudizio di merito.
Sul piano processuale, la Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014: la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., operata dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato sulla motivazione. È denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ossia la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e incomprensibile, restando esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza.
Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina dell’accertamento sintetico. Il sistema del redditometro collega alla disponibilità di determinati beni e servizi un importo che, moltiplicato per un coefficiente, individua il reddito secondo criteri statistici e presuntivi. L’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente ratione temporis, prevede al quarto comma la presunzione del reddito complessivo sulla base di elementi certi e al quinto comma le spese per incrementi patrimoniali, salva la prova contraria documentale di cui al sesto comma.
La Corte ribadisce che la disciplina introduce una presunzione legale relativa: accertata l’effettività dei fattori-indice, il giudice non può privarli del valore presuntivo. Il contribuente deve provare, con idonea documentazione, che il maggior reddito è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Non basta la mera disponibilità di ulteriori redditi né il semplice transito di disponibilità economiche: la norma esige la prova documentale dell’entità di tali redditi e della durata del possesso, ancorando a fatti oggettivi la riferibilità della maggiore capacità contributiva (tra le altre, Cass. n. 37985 del 2022, Cass. n. 1980 del 2020).
La C.t.r. si è attenuta a tali principi, valorizzando la convivenza del contribuente con il padre e il fratello e la gestione familiare delle disponibilità finanziarie tramite conti correnti sui quali risultavano giroconti. La Corte rigetta pertanto il secondo e il terzo motivo e dichiara assorbiti, per effetto del rigetto, il primo motivo principale e il motivo incidentale condizionato, con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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