Rimborso prestazioni specialistiche SSN richiede autorizzazione specifica (Cass. civ. Sez. III n. 6939 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accreditamento sanitario, il rimborso delle prestazioni di laboratorio relative ai settori specialistici non spetta al centro convenzionato per la sola branca di laboratorio di base, ove difetti la specifica autorizzazione all’erogazione di tali prestazioni nel periodo di riferimento. L’autocertificazione, quand’anche ritualmente prodotta, non supplisce a tale autorizzazione, poiché rileva solo ciò che essa dichiara. L’autorizzazione comunale successiva non genera alcun obbligo di remunerazione in capo alla Regione per prestazioni erogate al di fuori del rapporto di accreditamento e del contratto. La statuizione del giudice di prime cure sulla qualifica del laboratorio, non impugnata con appello incidentale, non forma giudicato interno ove quel giudice non abbia accertato il diritto, ma abbia collegato la legittima erogazione alla sola preesistenza delle prestazioni.
Il Fatto
Una struttura sanitaria convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale aveva eseguito, nell’anno 2005, prestazioni di laboratorio relative ai settori specialistici di chimica-clinica e di microbiologia. Ottenuto un decreto ingiuntivo per il relativo corrispettivo, la struttura sanitaria ne aveva visto accogliere l’opposizione da parte del Tribunale, che aveva revocato il decreto per la mancata produzione dell’autocertificazione attestante l’erogazione dei servizi per conto del Servizio Sanitario Nazionale. La Corte d’appello aveva rigettato il gravame della struttura, con condanna alle spese.
Il ricorso per cassazione affidato a tre motivi è stato fissato in adunanza camerale. Il primo motivo denunciava la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il secondo la falsa applicazione della normativa sanitaria; il terzo l’erronea distribuzione degli oneri probatori.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, per il loro nesso di connessione, e li giudica infondati. Quanto alla pretesa ultra petizione, la Corte riprende testualmente la sentenza impugnata, là dove il giudice del gravame ha riconosciuto che l’autocertificazione era stata ritualmente prodotta in primo grado, correggendo così l’affermazione contraria del Tribunale.
Tale riconoscimento, tuttavia, non giova alla struttura. La Corte osserva che dalla certificazione non risulta che il centro, convenzionato per la branca di laboratorio di base, fosse autorizzato anche a effettuare le prestazioni specialistiche. Il giudice territoriale ha anzi accertato che l’ampliamento è intervenuto con un decreto comunale del 27.02.2008, dunque in epoca successiva all’erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione.
Il passaggio decisivo è la separazione tra il piano dell’autorizzazione amministrativa e quello del rapporto di accreditamento e del contratto. L’autorizzazione non comporta alcun obbligo per la Regione di remunerare prestazioni erogate al di fuori di questo rapporto, che stabilisce condizioni, costi e tipo di prestazioni nell’ambito della programmazione regionale, diretta a conciliare la tutela del diritto alla salute con le esigenze di equilibrio finanziario.
La Corte esclude poi la formazione di un giudicato interno. L’affermazione del giudice di prime cure, secondo cui sussiste un diritto sostanziale per i centri accreditati a erogare le prestazioni specialistiche se preesistenti e autocertificate, non aveva accertato il diritto in capo al laboratorio: collegava la legittima erogazione all’ipotesi della preesistenza delle prestazioni. L’eccezione della ricorrente su questo punto è giudicata suggestiva ma non fondata.
Dal rigetto delle prime due censure discende l’infondatezza anche del terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2697 cod. civ.: non vi è stata alcuna violazione dei criteri di riparto degli oneri probatori, poiché l’autocertificazione prodotta non autorizzava lo svolgimento delle prestazioni specialistiche per l’anno di riferimento. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.
Nota della Redazione
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