Referendum su variazione confini: la deroga va motivata sulle popolazioni escluse (Cons. Stato n. 2470 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di variazione delle circoscrizioni comunali, l’art. 40, comma 4, lett. c), della legge regionale Calabria n. 13/1983 attribuisce alla Regione un potere di deroga alla regola della consultazione dell’intera popolazione dei Comuni coinvolti. Tale potere ha natura eccezionale e richiede una decisione motivata che accerti, in concreto, l’assenza di un interesse qualificato in capo alle popolazioni escluse. È illegittima la deliberazione regionale che, valorizzando i tratti distintivi dei gruppi residenti nelle contrade da annettere, enuclei i soli soggetti ammessi al voto, invertendo la ratio della norma. La verifica dei presupposti della deroga spetta alla Regione ed è sindacabile in sede giurisdizionale. La carenza di motivazione e di istruttoria sull’interesse della restante popolazione integra eccesso di potere.
Il Fatto
Il Comune di Polia impugnava la deliberazione del Consiglio comunale di Filadelfia con cui era stata avviata la procedura di modifica dei confini territoriali tra Filadelfia, Polia e Francavilla Angitola, chiedendo altresì l’annullamento del diniego tacito sull’istanza di accesso documentale. Con motivi aggiunti impugnava la deliberazione del Consiglio regionale che aveva indetto il referendum consultivo sulla proposta di legge di modifica dei confini.
Il TAR Calabria respingeva il ricorso. Il Comune appellante censurava la scelta di limitare la consultazione ai soli elettori residenti nelle contrade destinate all’annessione, escludendo il resto della popolazione dei Comuni interessati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, rilevando che l’appellante ha sottoposto a esame critico tutti i capi della decisione di rigetto.
Nel merito, il Consiglio di Stato richiama il proprio orientamento espresso da Cons. Stato, Sez. V, n. 8353 del 2024, secondo cui il profilo storico-culturale può assumere rilievo come elemento di caratterizzazione distintiva dei gruppi, ma l’art. 40, comma 4, lett. c), attribuisce a tale condizione un effetto inverso: quello di escludere dalla consultazione le popolazioni prive di interesse qualificato, non già di individuare quelle sole ammesse al voto.
La Regione aveva invece enucleato i destinatari del referendum sulla base di un loro peculiare tratto distintivo, senza verificare se la restante popolazione dei Comuni di Polia e Francavilla fosse titolare di un interesse a essere consultata. La regola è che tutta la popolazione dei Comuni implicati partecipi alla consultazione; l’eccezione è la sua esclusione, subordinata a una motivazione rigorosa.
Il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 47 del 2003), secondo cui il legislatore regionale non può escludere le popolazioni diverse da quelle residenti nelle località interessate se non sulla base di elementi idonei a fondare ragionevolmente la valutazione di insussistenza del loro interesse qualificato, con verifica concreta da parte dell’organo regionale.
Da qui la ravvisata carenza di motivazione e di istruttoria: la delibera impugnata non contiene alcun passaggio sull’inesistenza dell’interesse della parte di popolazione non coinvolta dalla modifica. L’appello è pertanto accolto, con riforma della sentenza e accoglimento del ricorso di primo grado; le spese del doppio grado sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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