Subappalto necessario e requisiti RTI nella gara di lavori pubblici (TAR Piemonte n. 734 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare di lavori pubblici, la dichiarazione di subappalto resa dal concorrente nel DGUE, che indichi le categorie interessate e una percentuale unica riferita all’importo contrattuale complessivo, deve ritenersi idonea a coprire anche la quota dei lavori di categoria scorporabile per la quale l’operatore sia privo di qualificazione. In mancanza di specifiche disposizioni della lex specialis sulle modalità formali della dichiarazione, l’esclusione automatica del raggruppamento è sproporzionata e irragionevole: la stazione appaltante deve attivare il soccorso istruttorio per consentire all’operatore di chiarire il significato della dichiarazione resa. Il chiarimento endoprocedimentale non autonomamente lesivo è impugnabile solo se i suoi vizi si riverberano sul provvedimento di aggiudicazione.
Il Fatto
Il Comune di Torino ha bandito una procedura aperta per l’affidamento di lavori di rinaturalizzazione e messa in sicurezza di un tratto fluviale, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese la cui offerta presentava il ribasso più alto, seguita da quella del consorzio ricorrente.
Il consorzio ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti di gara davanti al TAR, deducendo la carenza in capo alla mandataria del RTI aggiudicatario dei requisiti di qualificazione per la quota di lavori che si era impegnata a eseguire. Dopo il rigetto della tutela cautelare, confermato in appello, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso un chiarimento fornito dalla stazione appaltante alla controinteressata, di cui è venuto a conoscenza solo dalle produzioni documentali in giudizio. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 18 marzo 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il motivo centrale, relativo alla posizione della mandataria del RTI aggiudicatario. Questa, pur essendo priva della qualificazione SOA per la categoria scorporabile, si era impegnata a eseguire una quota dei relativi lavori e aveva dichiarato di ricorrere al subappalto necessario per una percentuale inferiore a quella della propria quota. Secondo il ricorrente, il ricorso al subappalto sarebbe stato insufficiente a coprire l’intera quota della categoria non posseduta.
Il TAR ricostruisce la dichiarazione contenuta nel DGUE, nella quale sono indicate entrambe le categorie di lavori, una percentuale unica e, quale intero di riferimento, l’importo contrattuale. Tale formulazione è maggiormente coerente con la lettura seguita dalla stazione appaltante: la percentuale dichiarata si riferisce all’importo complessivo dei lavori assunti e risulta quindi sufficiente a coprire integralmente l’esecuzione delle opere della categoria scorporabile.
La decisione si fonda sul principio elaborato dalla giurisprudenza amministrativa, richiamata dal Collegio: a fronte di una documentazione di gara priva di un’apposita dichiarazione sul subappalto necessario, è sufficiente la compilazione del riquadro del DGUE dedicato al subappalto, con indicazione delle relative categorie. Tale soluzione è coerente con il favor partecipationis e con il principio di tassatività delle cause di esclusione, sancito dall’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016 e oggi dall’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 36/2023. Il Collegio richiama anche il principio del risultato di cui all’art. 1 d.lgs. n. 36/2023.
Il TAR aggiunge che, non essendovi una omessa dichiarazione né una mera riserva di subappalto, ma una dichiarazione espressa suscettibile di diverse interpretazioni, l’esclusione automatica sarebbe sproporzionata e irragionevole in assenza di specifiche disposizioni della lex specialis sulle modalità formali della dichiarazione. Si sarebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio per chiarire il significato della dichiarazione resa. Quanto alla dedotta insufficienza delle autorizzazioni al subappalto in fase esecutiva, si tratta di profili che attengono a provvedimenti non oggetto di sindacato, fermi restando gli obblighi di legge in fase di esecuzione.
Il secondo motivo, subordinato, cade con l’infondatezza del primo, poiché l’accertamento dei requisiti si è fondato sulle quote indicate nella dichiarazione di impegno e non su una diversa ripartizione. Il terzo motivo, relativo alla omessa dichiarazione di una pregressa vicenda contrattuale potenzialmente rilevante quale illecito professionale, è infondato a fronte della documentazione prodotta e dell’assenza di annotazioni nel casellario ANAC. I motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di interesse: il chiarimento impugnato, atto endoprocedimentale non autonomamente lesivo, non è stato richiamato nei verbali né nella motivazione dell’aggiudicazione e non ha influito sulla determinazione conclusiva. Il ricorso introduttivo è respinto; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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